02/12/2004 - Com’è ben noto la Campania è l’unica regione che ha emanato la legge sul condono in ritardo di qualche giorno rispetto al limite temporale che era stato fissato dalla Corte Costituzionale.
Nel dettaglio la Corte Costituzionale aveva imposto di dare attuazione alla legge nazionale sul condono entro il 12 novembre scorso e la Campania ha ottemperato a questo impegno solo il 18 novembre pubblicando in questa data la legge su Bollettino Regionale.
Si pone a questo punto il problema di stabilire se la legge emanata in ritardo è legittima o meno, soprattutto per capire se, in quei giorni di ritardo, si applicava la legge nazionale più benevola rispetto a quella regionale poi emanata che ha aumentato i pagamenti e ristretto la possibilità di condonare.
C’è chi ha ritenuto in questi giorni che i cittadini che hanno presentato domanda di condono fra il 12 novembre e il 18 potranno beneficiare della legge nazionale sul condono più benevola e meno cara (rispetto a quella regionale poi emanata) dato che questa era in vigore in quel momento a nulla rilevando il fatto che poi la legge regionale abbia successivamente disposto diversamente. In effetti a sostegno di questa tesi vi è l’art. 11 delle disposizioni della legge in generale che dispone appunto il principio della irretroattività della legge in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire poiché non ha effetto retroattivo. Tale principio non può essere derogato neppure dalle leggi regionali per lo meno nel senso che esse non possono disciplinare retroattivamente situazioni già regolate dalla legge statale (sentenza Corte Cost. 82/91).
Lo stesso orientamento sostiene, che fermo restando la legittimità della legge regionale emessa in ritardo (sempre che questa legittimità poi non venga negata dalla Corte Costituzionale unico organo preposto ad esprimersi in questo caso), questa sarà applicabile solo alle domande presentate dal 18 novembre in poi dato che, per il principio della irretroattività delle leggi, quella regionale non può applicarsi alle domande pregresse perché assoggettate a quella nazionale.
Tuttavia si ritiene che tale conclusione non possa essere considerata pacifica al cento per cento poiché il principio di irretroattività delle leggi incontra deroghe fra le quali potrebbe rientrare il caso in oggetto.
Innanzitutto il principio di irretroattività delle leggi può essere derogato tutte le volte in cui sia la stessa legge a prevederlo in maniera implicita o esplicita o comunque sia deducibile in base ad una indagine volta a studiare l’intenzione del legislatore quale è manifestata dai lavori preparatori.
Per quanto concerne in particolare la regola della irretroattività della legge regionale, come sopra descritta, non si applica, in base a quanto disposto dalla sentenza Corte Cost. 87/1999, alle norme di attuazione di leggi dello Stato emesse dalla regione con efficacia che sebbene agganciata a data anteriore a quella della loro entrata in vigore non aggiungono al patrimonio giuridico dei soggetti interessati alcun diritto che non fosse già previsto dalla legge statale. Dunque in tale caso la retroattività sarebbe solo apparente.
Applicando questi ragionamenti al nostro caso si ritiene che se la legge regionale sul condono emessa in ritardo è legge di attuazione di una legge statale (ossia della 326/2003) e se la legge regionale non aggiunge alcunché al cittadino rispetto a quello già previsto dalla legge nazionale ma solo adatta quelle previsioni alle esigenze del territorio, allora ben possiamo concludere che la retroattività è solo apparente con la conseguenza da applicare anche alle domande presentate fra il 12 e il 18 novembre le disposizioni della legge regionale.
Tutto questo non considerando neanche il fatto che l’art. 8 della legge regionale prevede espressamente che le domande presentate prima del 18 novembre rimangono assoggettate alla disciplina regionale.
Naturalmente queste considerazioni sono del tutto soggettive spettando da ultimo il parere solo alla Corte Costituzionale laddove sarà chiamata ad esprimersi.
Alla luce di questo, si può senza dubbio affermare che coloro che hanno presentato domanda di condono compatibile, in tema di volumetrie, con entrambe le leggi, possono stare tranquilli salvo la possibile richiesta, da parte del comune, di integrare i pagamenti tanto da renderli conformi alle prescrizioni più severe della legge regionale.
Per quanto concerne gli altri cittadini, i cui abusi rientrano nelle prescrizioni della legge nazionale ma non in quelle regionali, sarebbe opportuno che facciano domanda solo per la parte di abuso (in tema di volumetrie) consentita dalla regionale, decidendo poi di lasciare la restante parte nell'abuso oppure, cosa migliore, ripristinare la situazione quo ante ossia eliminare l'abuso eccedente non condonabile. In questo modo l'immobile acquisterebbe molto più valore in quanto risulterebbe conforme alle prescrizioni di legge e quindi pienamente commerciabile.
Vedi lo speciale condono;
GUIDA PRATICA AL CONDONO EDILIZIO
Vedi anche;
Condono edilizio in Campania
Pubblicata in ritardo la legge sul Bollettino Regionale. Dubbi sulla legittimità del provvedimento.