
Niente condono se non si paga l'ICI
NORMATIVA
Niente condono se non si paga l'ICI
Un decreto ancora in via di pubblicazione considera il versamento dell'ICI condizione necessaria per la sanatoria
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del 15/07/2005
02/05/2005 - E' in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle Finanze che considera la presentazione della dichiarazione del versamento dell'imposta comunale sugli immobili condizione necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia in base al principio del silenzio assenso. (per un approfondimento vedi la news allegata).
In particolare il decreto che sarà pubblicato a breve contiene il modello di dichiarazione Ici con le relative istruzioni per la sua compilazione.
Sul modello si legge al punto 3 che è tenuto a compilare il modello Ici anche chi ha presentato istanza di regolarizzazione degli illeciti edilizi.
Questa precisazione è stata resa necessaria anche richiamando quanto dispone il decreto legge sul condono 269/2003, così come convertito in legge 326/2003, in base al quale la "presentazione della dichiarazione Ici, unitamente agli altri adempimenti è una delle condizioni per ottenere la sanatoria".
Ricordiamo infatti che in base al decreto legge 269/2003, per ottenere la sanatoria è necessario che siano trascorsi 24 mesi di silenzio assenso (che partono dalla data dell'intero versamento dell'oblazione), nonchè appunto il versamento di tutta l'oblazione e la consegna entro il 31 ottobre 2005 di tutta la documentazione richiesta per legge tra cui, appunto, la dichiarazione ICI 2004 che attesta l'avvenuto versamento dell'intera quota dovuta.
L’importo Ici invece deve essere calcolato in base all'art. 2 comma 41 della legge 350/2003 (vedi sotto).
L'articolo prevede che l'imposta Ici per gli immobili per i quali si deve procedere a sanatoria si calcola a decorrere dal primo gennaio 2003 "sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzati sia antecedente".
Per quanto concerne il versamento dell'imposta relativo agli anni precedenti la legge dispone che deve essere "effettuato a titolo di acconto salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a due euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta".
Vedi lo speciale condono edilizio