Energia: via libera del Governo alla bozza di decreto
NORMATIVA
Energia: via libera del Governo alla bozza di decreto
Dal 2006 obbligatoria la certificazione energetica degli edifici. Obiettivo: ridurre del 20% i consumi del settore
09/06/2005 - Giunge il primo sì al contenimento del fabbisogno energetico degli edifici. Nella seduta dello scorso 27 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/91 che disciplina il rendimento energetico in edilizia.
- Vedi in anteprima il testo integrale del decreto legislativo di recepimento direttiva 2002/91
A pochi giorni dalla scadenza dell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva CE 2002/91, il Governo ha dunque dato il via libera preliminare alla bozza di decreto. Il documento è stato frutto di un lavoro che ha impegnato Ministeri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Industria, e gli enti di ricerca Itc-Cnr ed Enea.
L’obiettivo è promuovere ed ottimizzare l’efficienza energetica negli edifici di nuova costruzione, in rapporto all’ambiente ed al contesto climatico, con il fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione di gas ad effetto serra prescritti dal Protocollo di Kyoto.
Gli atti del Parlamento europeo e del consiglio, preparatori alla direttiva 2002/91, assegnano al settore edilizia un impiego di energia pari al 40% del consumo finale della comunità. L’obiettivo è ridurre i consumi del 20%, corrispondente all’8% del consumo finale.
Il provvedimento, composto da 17 articoli e diversi allegati, fornisce criteri, condizioni e modalità volte a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e pertanto a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Il decreto – si legge nello schema legislativo appena approvato - disciplina in particolare:
- la metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti;
- la raccolta delle informazioni per l’orientamento alla politica del risparmio energetico;
- la promozione dell’uso razionale dell’energia.
Ambito di intervento
Il decreto disciplina tutti gli edifici di nuova costruzione (e non anche quelli esistenti, come prevedeva inizialmente la bozza). Sono esclusi i fabbricati appartenenti ai beni culturali e del paesaggio, i fabbricati industriali e artigianali, e quelli isolati con una superficie inferiore ai 50 mq.
Certificazione energetica degli edifici
Il termine ultimo per l’attuazione della delega al Governo per il reperimento della direttiva 2002/91 era stato fissato al 4 gennaio 2006. Con le nuove modifiche la Certificazione energetica degli edifici diventerà obbligatoria entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento. L' attestato di certificazione energetica potrà essere unico per un intero edificio nel caso in cui i condomini siano dotati di un impianto termico comune. Diversamente, potrà basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
L’attestato avrà una validità di massimo 10 anni, e sarà aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edifico o dell’impianto.
Negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 mq, la certificazione dovrà essere affissa nello stesso edificio perché sia visibile al pubblico.
Decreti successivi
Lo schema di decreto affida tuttavia a successivi decreti la definizione dei criteri generali e delle metodologie di calcolo per il contenimento del consumo energetico degli edifici. Tali decreti saranno emanati entro 120 giorni dalla data dell’entrata in vigore della bozza attualmente ancora in discussione. Fino a quel momento, il fabbisogno annuo dell’energia primaria sarà disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10. Mentre la manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche saranno disciplinati dagli articoli 7 e 9 dell’attuale schema di decreto e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412.
Controlli
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici avrà l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico.
Eventuali controlli saranno invece compito del Comune, che potrà effettuarli nel corso dei lavori oppure entro cinque anni dalla loro ultimazione. Il costo sarà a carico dei richiedenti.
Sanzioni
In caso di non adempimento, le sanzioni saranno salate e non risparmieranno nessuno dei soggetti coinvolti. Il progettista potrà essere punito con una sanzione dal 30% al 70% della parcella calcolata. Per il direttore dei lavori la multa potrà raggiungere sino al 50% della parcella; per il proprietario o l’amministratore del condominio andrà dai 500 ai 3mila euro. La somma potrà oscillare dai 1000 ai 6000 euro per l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione; mentre il costruttore che non consegnerà l’originale della certificazione energetica dovrà pagare dai 5mila ai 30mila euro.
La bozza è ora al Parlamento per il parere delle commissioni competenti. La parola successiva spetterà alla Conferenza Stato-Regioni.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il ministro delle Attività produttive fornirà le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
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