
Termovalorizzatori: giusto non applicare la Merloni
Il Consiglio di Stato: è gara di servizi, non di lavori pubblici
23/06/2005 - Con una decisione del 30 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che la costruzione di un termovalorizzatore, nell’ambito di un piano integrato di gestione dei rifiuti, si configura come appalto di servizi e non di lavori pubblici. La procedura è soggetta quindi alla disciplina dell’art. 3 del Dlgs. 157/1995.
Poiché l’oggetto della gara è l’attività di recupero dei rifiuti, la realizzazione degli impianti è un “elemento accessorio”.
La vicenda riguarda un bando pubblicato nel 2003 dalla Regione Puglia, a seguito del quale si assegnava l’incarico di progettazione, costruzione e gestione di un impianto completo costituito da un centro di selezione, una linea di biostabilizzazione e un termovalorizzatore, senza applicare la legge 109 (Merloni) e quindi escludendo molti potenziali concorrenti.
Prima il Tar Puglia e poi il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso degli imprenditori, stabilendo che la gara era un appalto di servizi e non di lavori pubblici.
Vedi il testo della decisione