Il comparto non è uno strumento attuativo
URBANISTICA
Il comparto non è uno strumento attuativo
Il Prg delimita le aree ma per gli interventi occorrono i piani attuativi
09/06/2005 - Ad un ricorso presentato contro il Prg di Manfredonia, il Tar Puglia risponde con la sentenza 2410 del 20 maggio 2005. I ricorrenti denunciavano irregolarità nella formazione dei comparti, definendo il comparto “strumento urbanistico di terzo livello”, e sostenevano che l’area di cui sono proprietari era stata inserita in una zona non idonea.
Ripercorrendo la storia del comparto edificatorio, istituito con un decreto del 1917 e poi disciplinato dall’art. 870 del Codice civile e dall’art. 23 della legge urbanistica 1150/42, il Tar ha concluso che il Comune ha facoltà di definire i comparti in sede di approvazione del Prg. In seguito il Sindaco invita i proprietari dei suoli del comparto a dichiarare, entro un termine prefissato, se intendano edificare o trasformare l’area, previo piano attuativo; trascorso inutilmente il termine, il Comune può espropriare le aree e assegnarle con una gara ad uno dei proprietari o a terzi.
Del comparto si è occupato anche il legislatore regionale pugliese che, con la legge n. 6 del 12 febbraio 1979, lo definisce “unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia” il quale “ può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi”. È chiara la separazione tra la delimitazione del comparto e la realizzazione degli interventi.
Nel secondo punto del ricorso, i proprietari contestavano l’inserimento dell’area in zona CB5 (destinata a residenza di nuova edificazione) sostenendo che essa andava inserita in zona B (di completamento) in virtù dell’esistenza di alcuni edifici. I giudici hanno ritenuto che le poche costruzioni e l’assenza di opere di urbanizzazione assimilavano l’area alla zona CB5.