Durc: due delibere del Comitato per la Bilateralità
NORMATIVA
Durc: due delibere del Comitato per la Bilateralità
Contengono procedure e scadenze degli adempimenti
Vedi Aggiornamento
del 19/12/2005
25/10/2005 - Il Comitato per la Bilateralità, istituito ai sensi dell’Avviso Comune del 16 dicembre 2003 e della Convenzione 15 aprile 2004, ha emanato due Deliberazioni in merito al Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il Comitato è composto da Ance, Organizzazioni sindacali nazionali, Anaepa-Cgia, Anse-Assoedili-Cna, Fiae-Casartigiani, Claai, Ancpl-Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione e Lavoro e Aniem-Confapi.
La Deliberazione n. 4 prevede che la denuncia mensile alle Casse Edili va presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa e che il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente sempre entro il mese successivo a quello di riferimento.
È, inoltre, stabilito che il versamento effettuato oltre il termine previsto comporta l’irregolarità dell’impresa fino al momento del versamento stesso.
Il documento disciplina il calcolo degli interessi di mora, prevede che, per le imprese di nuova iscrizione, la denuncia alla Cassa Edile deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva, prevede che la sospensione dell’attività deve essere comunicata dall’impresa alla Cassa Edile mediante il modulo di denuncia mensile relativo al mese di inizio della sospensione medesima.
È, infine, prevista la possibilità di rateizzare i contributi e gli accantonamenti dell’impresa nei confronti della Cassa Edile. La rateizzazione potrà essere concessa solo in via eccezionale e seguendo tutti i criteri espressi al punto 7) della Deliberazione stessa.
La Deliberazione n. 5 fissa le regole per le imprese iscritte alla Cassa Edile dopo l’entrata in vigore della legge n. 276/03 o che vi si iscriveranno entro il 14 febbraio 2006, e le regole per le imprese già iscritte alla Cassa Edile, ma che non sono a posto con i relativi adempimenti
Il documento stabilisce che, in caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo inferiore o uguale a 100 euro al mese, e se si provvede alla regolarizzazione, non si incorre in inadempienza contributiva.
La Deliberazione prevede che l’impresa, al momento della richiesta del Durc per lavori privati, è tenuta a comunicare alle Casse Edili del luogo in cui si svolgono i lavori, l’avvio di ogni singolo cantiere.