
La professione di architetto nella Ue: focus su nuove norme
Il riconoscimento dei titoli tra Paesi membri è automatico; minimo 4 anni di formazione universitaria
31/10/2005 - La Direttiva comunitaria 2005/36/Ce sulla validità nei Paesi Ue delle qualifiche professionali, della quale abbiamo già riferito, disciplina la procedura del riconoscimento dei titoli di studio, che è automatico per gli architetti, mentre si riferisce al titolo ottenuto nel Paese d’origine per ingegneri, geometri e periti industriali.
Per quanto riguarda la professione di architetto, dunque, la normativa europea prevede una formazione universitaria di almeno quattro a tempo pieno, oppure di sei anni, almeno tre dei quali in un’Università o Istituto di pari grado.
L’articolo 46 della direttiva elenca gli obiettivi in termini competenze e conoscenze che il professionista deve aver raggiunto, mentre l’allegato V riporta i titoli di architetto riconosciuti e comprende anche, per l’Italia, la nuova laurea in ingegneria edile-architettura.
Il titolo di architetto è riconosciuto anche a chi ha frequentato corsi di formazione universitaria a tempo parziale, purchè abbia sostenuto un esame di architettura e abbia almeno sette anni di esperienza sotto il controllo di un architetto.
Nell’allegato VI sono elencati i vecchi diplomi universitari validi per ottenere il titolo di architetto.
I Paesi della Ue hanno due anni di tempo per recepire la direttiva nel proprio ordinamento.