Contenimento energetico edifici: in vigore il decreto
RISPARMIO ENERGETICO
Contenimento energetico edifici: in vigore il decreto
Tagli agli sprechi di energia in edilizia; ripubblicato in GU testo con note
13/10/2005 - Dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso, sabato 8 ottobre è ufficialmente entrato in vigore il decreto legislativo 192 del 18 agosto 2005 in attuazione della direttiva europea 2002/91 che disciplina il rendimento energetico in edilizia. La pubblicazione del testo corredato delle relative note è atteso sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre.
Si tratta del primo passo verso una massiccia operazione di tagli agli sprechi di energia in edilizia. Soltanto con la pubblicazione dei decreti attuativi e delle linee guida con le metodologie di calcolo per il contenimento del consumo energetico degli edifici si potrà procedere ad una prima concreta valutazione dell’impatto che il decreto avrà avuto in edilizia in termini di abbattimento di sprechi di energia.
L’emanazione dei suddetti decreti è attesa entro il 6 febbraio 2006, cioè entro il 120° giorno dalla entrata in vigore del decreto 192/2005. Fino a quel momento, il fabbisogno annuo dell’energia primaria sarà disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso.
La manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche saranno disciplinati dagli articoli 7 e 9 decreto 192 e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412.
Ricordiamo che ambito di applicazione del nuovo decreto sul contenimento energetico in edilizia sono tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su.
A partire dall’8 ottobre 2005 gli immobili di nuova costruzione hanno un anno di tempo per dotarsi della Certificazione energetica che il nuovo decreto rende obbligatoria. Il certoifcato avrà validità di 10 anni e sarà aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edifico o dell’impianto.
Negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 mq, la certificazione dovrà essere affissa nello stesso edificio perché sia visibile al pubblico.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici avrà l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico.
Eventuali controlli saranno invece compito del Comune, che potrà effettuarli nel corso dei lavori oppure entro cinque anni dalla loro ultimazione. Il costo sarà a carico dei richiedenti.
In caso di non adempimento, le sanzioni saranno salate e non risparmieranno nessuno dei soggetti coinvolti. Il progettista potrà essere punito con una sanzione dal 30% al 70% della parcella calcolata. Per il direttore dei lavori la multa potrà raggiungere sino al 50% della parcella; per il proprietario o l’amministratore del condominio andrà dai 500 ai 3mila euro. La somma potrà oscillare dai 1000 ai 6000 euro per l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione; mentre il costruttore che non consegnerà l’originale della certificazione energetica dovrà pagare dai 5mila ai 30mila euro.
“Secondo stime di massima – spiegano dall’Itc-Cnr, Istituto per le Tecnologie della costruzione, che ha collaborato alla stesura del documento insieme ad Enea e ai Ministeri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Industria – si può valutare un risparmio dei consumi di energia compreso in una forbice che va dall’11% per il periodo transitorio a un 20% possibile nel periodo di operatività completa delle nuove regole”.
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