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Energia elettrica da fonti rinnovabili e certificati verdi

Energia elettrica da fonti rinnovabili e certificati verdi

Due decreti del Ministero delle Attività Produttive incentivano la produzione di energia pulita e la certificazione

Vedi Aggiornamento del 23/01/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 23/01/2008
17/11/2005 - È stato pubblicato sul supplemento ordinario n.184 della Gazzetta Ufficiale del 14 novembre scorso, il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 relativo alla disciplina sull’incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Come previsto dalle direttive comunitarie in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dagli impegni internazionali per la riduzione dei gas serra (protocollo di Kyoto), il decreto provvede all’aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’articolo 3 del nuovo decreto detta norme sulla quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo di cui all’art. 11 commi 1 e 2 del DLgs 79/99, ovvero la quantificazione della quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale. Le norme sulla quantificazione riguardano anche l’energia soggetta agli obblighi previsti dall’art. 4 comma 1 del dlgs 387/03, ovvero gli incrementi annuali alla quota minima. L’articolo 4 del decreto disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la relativa qualifica; gli articoli 5 e 6 fissano le modalità di rilascio e di contrattazione dei certificati verdi. Gli articoli successivi prevedono che siano effettuate verifiche periodiche e che sia assicurata un’adeguata informazione da parte del Gestore della rete. L’articolo 12 fornisce disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da rifiuti. L’allegato al decreto stabilisce i criteri per il riconoscimento dei rifacimenti parziali di impianti idroelettrici e geotermoelettrici. Sul medesimo supplemento ordinario alla G.U. è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 “Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239” Il citato comma 71 prevede che “Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonchè l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.” Il certificato verde ha valore unitario pari a 50 MWh; ne ha diritto la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e può essere richiesto dai produttori al Gestore della rete. La domanda deve essere corredata da una relazione sulla produzione di energia; il Gestore della rete verifica i dati forniti ed emette il certificato. L’articolo 6 del decreto fissa le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni del Gestore della rete; l’articolo 7 prevede che il Gestore della rete pubblichi un bollettino annuale e predisponga un sistema informativo. L’allegato al decreto contiene i criteri di misurazione della quantità di energia che ha diritto ai certificati verdi. VAI ALLO SPECIALE “RISPARMIO ENERGETICO”
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