
Durc operativo da gennaio 06; anche per i subappaltatori
NORMATIVA
Durc operativo da gennaio 06; anche per i subappaltatori
In regime di concessione edilizia o Dia, va prodotto prima dell’inizio lavori
Vedi Aggiornamento
del 28/12/2005
11/11/2005 - Conclusa la fase di sperimentazione, le parti coinvolte nella procedura (Inps, Inail, Associazioni, ecc) hanno stabilito che il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) verrà rilasciato su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2006.
Ricordiamo che dal 4 ottobre scorso il Durc è obbligatorio per accedere ai finanziamenti comunitari, ai sensi dell’articolo 10 del decreto 203/2005 pubblicato sulla G.U. il 3 ottobre 2005.
Il Durc è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici e i lavori privati (ad esclusione di quelli in economia) soggetti al rilascio di concessione edilizia o alla denuncia di inizio attività (Dia).
Nei lavori privati deve essere prodotto prima dell’inizio dei lavori e prima dell’inoltro della richiesta di attestazione Soa.
È la Cassa edile competente per territorio che verifica che l’impresa sia in regola e che non sia tra quelle segnalate come irregolari ad una banca dati appositamente istituita.
L’obbligo di richiedere il Durc è dell’impresa, che può farlo anche tramite i consulenti del lavoro o le associazioni di categoria, previa delega. Possono richiedre il Durc anche le stazioni appaltanti e le Soa.
La normativa sulla regolarità contributiva Inps, Inail e Cassa edile si applica anche alle imprese subappaltatrici, che devono essere in possesso degli stessi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per le imprese appaltatrici.
Per tutti i lavori pubblici, in appalto o in subappalto, le imprese devono costantemente dimostrare la regolarità contributiva relativamente ai versamenti dovuti ai vari Istituti per i propri dipendenti.
L’impresa subappaltatrice, però, non può autodichiarare la propria regolarità (come può fare invece l’impresa appaltatrice fino all’aggiudicazione) in quanto il contratto di subappalto discende dalla natura privatistica del rapporto tra appaltatore e subappaltatore.