
Toscana, illegittima la legge regionale sulle professioni
Per la Consulta, la materia è di competenza esclusiva dello Stato
09/11/2005 – Con la sentenza n. 405 del 2005, la Corte Costituzionale ha cancellato integralmente la legge regionale sulle libere professioni intellettuali (L.R. 50/2004).
A seguito di un ricorso del Governo, i giudici hanno ritenuto illegittima l’interferenza della Regione nella materia relativa agli Ordini professionali.
La legge ha istituito i coordinamenti regionali, organi consultivi attraverso i quali Ordini, collegi ed associazioni professionali partecipavano alle decisioni della Regione in materia di elaborazione normativa e disposizioni tecniche di settore.
I coordinamenti regionali, finanziati dagli iscritti agli Ordini, dovevano occuparsi anche di formazione e aggiornamento professionale, competenze esclusive dello Stato, secondo i rilievi del Governo.
La Consulta ha ritenuto che la legge regionale “ha inciso sull’ordinamento e sull’organizzazione degli Ordini”.
I giudici hanno ricordato che gli Ordini professionali sono enti pubblici nazionali, la cui organizzazione è di competenza esclusiva del legislatore nazionale.