
Rendimento energetico in edilizia: i decreti attuativi
RISPARMIO ENERGETICO
Rendimento energetico in edilizia: i decreti attuativi
Riattivata la commissione tecnica. Assenti rappresentanti sia di produttori che di professionisti
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del 10/10/2006
12/12/2005 - È stata da pochi giorni riattivata la commissione tecnica consultiva per l’elaborazione dei decreti attuativi del dlgs n.192 del 18 agosto 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
Della commissione non farebbero tuttavia parte rappresentanti dei produttori, né dei professionisti. La notizia non è stata ben accolta soprattutto da questi ultimi, di cui si è fatta portavoce ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico – che segnala la “grave mancanza” di una simile decisione, dal momento che “sono i professionisti a dover eventualmente applicare norme poco chiare o non soddisfacenti”.
Parlare adesso prima che sia troppo tardi. Questo il messaggio dell’ Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, che invita i professionisti ad inviare una e-mail al Ministero.
Il testo della mail – suggerisce Anit - potrebbe essere il seguente:
“In qualità di professionisti e come tali chiamati a rispondere civilmente e penalmente nell'applicazione delle norme relative al DLGS 192, chiediamo che il mondo professionale sia consultato su questi lavori e che i decreti in preparazione siano semplici, tecnicamente corretti e realmente efficaci per il risparmio energetico e non solo atti formali”.
Questi gli indirizzi cui inviare l’e-mail:
[email protected]
[email protected]
Ricordiamo che il decreto legislativo 192 del 18 agosto 2005 è ufficialmente entrato in vigore l’8 ottobre scorso. Soltanto con la pubblicazione dei decreti attuativi e delle linee guida con le metodologie di calcolo per il contenimento del consumo energetico degli edifici si potrà tuttavia procedere ad una prima concreta valutazione dell’impatto che il decreto avrà avuto in edilizia in termini di abbattimento di sprechi di energia.
L’emanazione dei suddetti decreti è attesa entro il 6 febbraio 2006, cioè entro il 120° giorno dalla entrata in vigore del decreto 192/2005. Fino a quel momento, il fabbisogno annuo dell’energia primaria sarà disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso.
La manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche saranno disciplinati dagli articoli 7 e 9 decreto 192 e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412.
Ambito di applicazione del nuovo decreto sul contenimento energetico in edilizia sono tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su.