
Campania, i termini per il condono non saranno riaperti
NORMATIVA
Campania, i termini per il condono non saranno riaperti
Ma le domande inoltrate entro il 7 luglio'04 potrebbero essere accolte
Vedi Aggiornamento
del 16/02/2007
24/02/2006 - Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato l’illegittimità della legge campana sul condono edilizio, si torna ad applicare, in quella regione, la legge nazionale 191/2004, più permissiva rispetto alla norma censurata.
È escluso, in ogni caso, che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande.
La legge della Campania era stata varata con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge regionale (il 12 novembre 2004), e prevedeva limiti più bassi sulle volumetrie condonabili. La legge nazionale fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2004.
Le istanze presentate quindi tra l’11 novembre e il 10 dicembre 2004 dovranno ora essere valutate non più in base ai parametri regionali (ormai decaduti per effetto della sentenza) ma in base a quelli della legge nazionale, più permissivi.
Chi non aveva presentato in quel periodo la domanda perché sapeva a priori di non avere i requisiti previsti dalla legge regionale, non potrà più presentarla, anche se ora sarebbe condonabile sulla base della norma nazionale.
Ma c’è un altro aspetto da considerare: la legge campana 10/2004 era retroattiva, cioè si applicava anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore. Ora che la legge è stata cancellata, le vecchie domande dovranno essere valutate alla luce della norma nazionale.
In particolare, si tratta delle domande presentate prima del 7 luglio 2004, data di pubblicazione in GU della sentenza della Corte Costituzionale (196/2004) che disponeva che alle Regioni fosse concesso un tempo congruo per legiferare in materia.
È escluso, in ogni caso, che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande.
La legge della Campania era stata varata con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge regionale (il 12 novembre 2004), e prevedeva limiti più bassi sulle volumetrie condonabili. La legge nazionale fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2004.
Le istanze presentate quindi tra l’11 novembre e il 10 dicembre 2004 dovranno ora essere valutate non più in base ai parametri regionali (ormai decaduti per effetto della sentenza) ma in base a quelli della legge nazionale, più permissivi.
Chi non aveva presentato in quel periodo la domanda perché sapeva a priori di non avere i requisiti previsti dalla legge regionale, non potrà più presentarla, anche se ora sarebbe condonabile sulla base della norma nazionale.
Ma c’è un altro aspetto da considerare: la legge campana 10/2004 era retroattiva, cioè si applicava anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore. Ora che la legge è stata cancellata, le vecchie domande dovranno essere valutate alla luce della norma nazionale.
In particolare, si tratta delle domande presentate prima del 7 luglio 2004, data di pubblicazione in GU della sentenza della Corte Costituzionale (196/2004) che disponeva che alle Regioni fosse concesso un tempo congruo per legiferare in materia.