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Energia: in attesa dei provvedimenti attuativi

Energia: in attesa dei provvedimenti attuativi

In vigore dall’8 ottobre scorso, il dlgs 192/2005 attendeva l’emanazione dei decreti attuativi entro il 6 febbraio

Vedi Aggiornamento del 23/03/2007
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 23/03/2007
16/02/2006 - Scadeva il 6 febbraio 2006 il termine ultimo per l’emanazione dei decreti attuativi del dlgs n. 192 del 19 agosto 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Non si ha tuttavia ancora alcuna notizia sull’argomento. Ricordiamo che il decreto legislativo 192/2005 è ufficialmente entrato in vigore l’8 ottobre scorso. Ma l’effettiva operatività del provvedimento è subordinata all’emanazione di ulteriori decreti e disposizioni. Si attendevano - entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto – i decreti attuativi per l’ adozione di criteri generali, una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici (art. 4, comma1). Tali decreti forniranno in particolare i suddetti criteri per quanto concerne la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici; definiranno inoltre i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti. Detteranno infine i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Tutto questo calcolando (allegato B del decreto): a) clima esterno e interno; b) caratteristiche termiche dell’edificio; c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria; d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione; e) impianto di illuminazione; f) posizione ed orientamento degli edifici; g) sistemi solari passivi e protezione solare; h) ventilazione naturale; i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza. Secondo quanto previsto dall’art 6, comma 9, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – e quindi entro il 6 aprile 2006 – il Ministero delle attività produttive deve predisporre le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ,”prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri”. L’articolo 8, al comma 1, prevede infine l’emanazione, sempre entro il 6 aprile 2006, di un ulteriore decreto che chiarisca le modalità di compilazione della documentazione progettuale . In attesa della emanazione dei suddetti decreti attuativi, il fabbisogno annuo dell’energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso. La manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 decreto 192 e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412. Il regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici e per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici (art. 11 e 12 del decreto) è disciplinato rispettivamente dagli allegati I ed L del decreto 192/2005. Ricordiamo che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 192/2005 sul contenimento energetico in edilizia tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su. Per edifici di nuova costruzione si intendono gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005). Nelle fasi di compravendita, locazione e costruzione delle suddette tipologie di edifici il decreto rende obbligatorio, entro un anno dall’entrata in vigore (8 ottobre 2005) del provvedimento, un attestato di certificazione energetica (art. 6 del dlgs 192/2005). Questo dovrà essere rinnovato ogni dieci anni e aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che abbia modificato le caratteristiche di prestazione energetica dell’edificio. Per poter accedere alla fase concreta di elaborazione del certificato energetico, bisognerà comunque attendere i decreti attuativi. Soltanto dopo l’emanazione di questi ultimi potranno essere elaborati i metodi di calcolo semplificati attesi con le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
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