Autorizzazione paesaggistica in sanatoria
NORMATIVA
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Dopo le modifiche apportate al Codice dei beni culturali, è possibile ottenerla anche per lavori già realizzati
17/03/2006 - È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che modifica il Codice dei beni culturali.
Tra le novità troviamo la modifica della disciplina relativa all’autorizzazione paesaggistica: il testo originario del Codice Urbani (Dlgs 42/2004) prevede che tale autorizzazione “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
Il decreto appena approvato consente invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nei seguenti casi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi suddetti, presenta la domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
Il Dlgs correttivo prevede inoltre che l’autorità competente riesamini i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti o ritenuti improcedibili per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In quest’ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Verranno riesaminate anche le domande per il condono paesaggistico previsto dagli articoli 37 e 39 della legge 308/2004 (delega ambientale). Il parere che le soprintendenze devono rendere all’autorità competente relativamente alla compatibilità paesaggistica dell’abuso è vincolante.
Il provvedimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.