
Ristrutturazione edilizia: IVA al 10 o al 20%?
NORMATIVA
Ristrutturazione edilizia: IVA al 10 o al 20%?
Le aliquote applicabili agli interventi di recupero edilizio, alla luce delle recenti novità legislative
Vedi Aggiornamento
del 28/09/2006
29/03/2006 - Facciamo il punto su una tematica di interesse per moltissimi utenti, sulla quale permangono incertezze e dubbi dovuti alle numerose disposizioni normative che la disciplinano.
Il primo provvedimento che assoggettava all’Iva con aliquota del 10% le prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è contenuto nella Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000, art. 7) che prevedeva tale riduzione per l’anno 2000.
Le prestazioni cui la legge faceva riferimento erano quelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Il suddetto articolo 31 è confluito nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) che reca “Definizioni degli interventi edilizi”:
Art. 3 - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) " interventi di manutenzione ordinaria ", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) " interventi di manutenzione straordinaria ", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) " interventi di restauro e di risanamento conservativo ", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) " interventi di ristrutturazione edilizia ", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
L’agevolazione è stata rinnovata, con le successive Leggi Finanziarie, fino al 31 dicembre 2005.
La Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) non ha più prorogato l’agevolazione, ma ha innalzato dal 36 al 41% la detrazione a fini Irpef per tali interventi. Dal 1° gennaio 2006 quindi si è tornati ad applicare l’aliquota Iva del 20%.
Occorre però ricordare che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10% , essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ai punti 127-duodecies e 127-quaterdecies.
Si tratta, in particolare di:
• lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica;
• lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto;
• interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001.
Quindi, l’agevolazione transitoria (introdotta nel 2000 e scaduta il 31 dicembre 2005) ha riguardato fondamentalmente le manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001, effettuate su abitazioni private, che attualmente, in assenza di proroga del regime agevolato, sono tornate all’aliquota ordinaria del 20%.
Ricordiamo infine che a livello europeo è stata decisa la proroga fino al 2010 della possibilità per gli Stati membri di applicare l’aliquota IVA ridotta sui settori ad alta intensità di manodopera, tra i quali le ristrutturazioni edilizie (Direttiva 2006/18/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea n. 51 del 22 febbraio 2006).
A seguito della suddetta direttiva, spetta agli Stati membri varare un apposito provvedimento di recepimento. Per l’Italia ciò appare molto improbabile: le Camere sono ormai sciolte e il viceministro dell’Economia, Mario Baldassarri, ha recentemente dichiarato che non c’è la copertura finanziaria per questa operazione.