
Tar: annullata l’esclusione di un’impresa da una gara
Valide le tre offerte redatte dalla stessa agenzia di disbrigo pratiche
26/04/2006 - Con la sentenza n. 727 del 309 marzo scorso, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa da una gara pubblica, per partecipare alla quale si era rivolta ad un’agenzia specializzata nella predisposizione della documentazione.
La commissione di gara, da un’analisi comparativa della documentazione prodotta dalle tre imprese concorrenti, aveva ravvisato un collegamento sostanziale tra loro (per l’uniformità dei plichi contenenti le buste, l’unicità del corriere che aveva curato la spedizione, perché le polizze assicurative erano state rilasciate dalla stessa compagnia, e per l’uniformità di compilazione della modulistica.
In effetti le tre imprese si erano rivolte alla stessa agenzia per predisporre la documentazione da presentare per la gara.
I giudici hanno accolto la tesi della ricorrente confermando il fatto che nessuna norma vieta a un’impresa partecipante a una gara di appalto di rivolgersi a una ditta specializzata nella preparazione della documentazione necessaria.
Fanno notare inoltre, che le imprese di non rilevanti dimensioni, sfornite delle conoscenze necessarie per la redazione della documentazione e delle offerte, si rivolgono ad agenzie specializzate. Ciò è dovuto alla stratificazione e alla crescente farraginosità della normativa, che rende difficile ad imprese di limitata consistenza di dotarsi di uffici interni capaci di svolgere siffatto compito.
Non è tuttavia ipotizzabile vietare ad un soggetto di redigere l’offerta e i documenti di più imprese partecipanti alla medesima gara, per garantire la segretezza; ciò costituirebbe una restrizione della libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 della Costituzione.