Chiarimenti sul rendimento energetico in edilizia
NORMATIVA
Chiarimenti sul rendimento energetico in edilizia
Dal Ministero una circolare con precisazioni sulle modalità applicative di alcune disposizioni del decreto 192/2005
30/05/2006 - Una circolare del Ministero dello Sviluppo economico fornisce chiarimenti sulle modalità applicative di alcune disposizioni del decreto legislativo 192/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Si tratta del decreto che ha modificato il quadro legislativo relativo alle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici.
A seguito di segnalazioni ricevute da parte degli operatori interessati e dalle associazioni degli utenti - si legge nel comunicato diffuso dal Ministero - la Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie ritiene opportuno chiarire e precisare, con la presente circolare, le modalità applicative di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 192/05.
La circolare non apporta pertanto alcuna modifica alle norme emanate; intende bensì fornire uno strumento che aiuti nella interpretazione delle stesse.
In particolare, il documento riassume le finalità del dlgs 192/2005 e gli ambiti di intervento; fornisce inoltre precisazioni sulle modalità per l’adozione di criteri generali e di una metodologia di calcolo della prestazione energetica, il ruolo delle regioni e degli enti locali ed i casi in cui il nuovo decreto prevale sulle leggi esistenti.
Sino alla emanazione dei decreti attuativi del 192/2005, il fabbisogno annuo dell’energia primaria sarà disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso.
La manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 decreto 192 e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412.
In riferimento a questi ultimi due punti, la circolare chiarisce che il comma 2, articolo 9 del dlgs 192/2005 subentra al comma 3, articolo 31, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991.
Mentre il comma 1 dell’allegato L del decreto 192/2005 subentra al comma 4, articolo 11, del DPR 412/1993.
Ulteriori precisazioni riguardano l’Allegato I ed L del decreto 192, relativi al regime transitorio rispettivamente per la prestazione energetica degli edifici e l’esercizio e la manutenzione per gli impianti termici.
Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, la circolare ribadisce che sono in corso di predisposizione le Linee guida nazionali che individuano metodi semplificati di calcolo. Ricordiamo a tal proposito che il mese scorso il Ministero delle Attività produttive dichiarava che per linee guida per la certificazione e calcoli relativi alla climatizzazione bisognerà attendere almeno sino al prossimo autunno. Probabile invece entro giugno 2006, la diffusione di calcoli tecnici relativi al riscaldamento degli edifici e ai tradizionali impianti termici.