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Codice beni culturali, in Gazzetta Ufficiale i decreti di modifica

Codice beni culturali, in Gazzetta Ufficiale i decreti di modifica

Introdotta la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per alcuni tipi di interventi

Vedi Aggiornamento del 29/01/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/01/2010
02/05/2006 - Entreranno in vigore il 12 maggio prossimo i due decreti legislativi che modificano il Codice dei beni culturali, in relazione sia ai beni culturali che al paesaggio. A due anni dall’entrata in vigore del Codice Urbani (DLgs 42 del 22 gennaio 2004) il Governo, sulla base della legge delega n. 137/2002, ha emanato il DLgs n. 156/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e il DLgs n. 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”. Ricordiamo che il parere della Conferenza unificata è stato negativo in riferimento alla parte terza dedicata ai beni paesaggistici. Tra le novità di rilievo relative ai beni culturali si segnalano: - la modifica dell’art. 12, comma 10 del Codice, che elimina la possibilità del silenzio-assenso della P.A. nella procedura di verifica dell’interesse culturale, stabilendo soltanto che “Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta”; - le novità relative alla formazione professionale dei restauratori (art. 29), volte ad attribuire valore di esame di Stato all'esame conclusivo dei corsi di restauro svolti presso le “scuole di alta formazione e di studio” e ad equiparare il titolo rilasciato alla laurea di secondo livello; - le modifiche all’art. 115 volte ad “assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali” attraverso la gestione diretta o indiretta dei beni. In relazione al paesaggio, di notevole rilevanza risulta la modifica riguardante l’ autorizzazione paesaggistica in sanatoria . Il nuovo art. 146, comma 12, del Codice ne consente il rilascio nei seguenti casi: - per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; - per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; - per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per ottenere l’autorizzazione in sanatoria (art. 167), il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi. L'autorità si pronuncia entro 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
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