Kyoto, decreto sullo scambio di quote di emissioni
NORMATIVA
Kyoto, decreto sullo scambio di quote di emissioni
Attuate le direttive Ue sui meccanismi di scambio di quote di gas ed effetto serra prodotti da attività industriali
23/06/2006 - È entrato in vigore il 20 giugno scorso il decreto ( Dlgs n. 216 del 4 aprile 2006 pubblicato sulla GU n. 140 del 19 giugno 2006) di attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Il provvedimento disciplina le emissioni di gas ad effetto serra derivanti da attività industriali quali raffinerie di petrolio, cokerie, impianti di produzione di ghisa o acciaio ecc.
Il decreto stabilisce, a decorrere dal 20 giugno 2006, l’obbligo per gli impianti che esercitano attività che comportino emissioni di gas ad effetto serra, di munirsi dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto e deve contenere almeno:
- i dati identificativi del gestore dell'impianto e dell’impianto stesso;
- la descrizione dell'impianto, della tecnologia utilizzata, delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni, delle fonti di emissioni di gas, delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni;
- una sintesi non tecnica.
L'autorità nazionale competente, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia l'autorizzazione, che contiene, tra l’altro:
- descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- obbligo di restituzione delle quote di emissioni;
- termine di durata dell’autorizzazione.
È istituito il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, che, tre le altre cose:
- predispone il Piano Nazionale di Assegnazione;
- dispone l'assegnazione di quote ai nuovi impianti;
- rilascia le autorizzazioni e aggiorna quelle rilasciate;
- rilascia annualmente una parte delle quote assegnate;
Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione.
Per gli impianti nuovi entranti, il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
È istituito il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni, per la contabilizzazione delle quote rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente.
Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente.
Entro il 30 aprile 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate.
A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate.