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Compravendite immobiliari: le novità della manovra

Compravendite immobiliari: le novità della manovra

Obbligatorio dichiarare prezzo pattuito e presenza del mediatore

Vedi Aggiornamento del 15/04/2008
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 15/04/2008
07/07/2006 - La manovra finanziaria approvata dal Governo nei giorni scorsi, ormai nota come “pacchetto Bersani” (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223), introduce importanti novità per le operazioni di compravendita immobiliare. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove regole che interessano da oggi i contraenti. Le nuove disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari sono contenute nel Titolo III, all’art. 35, commi 21-22-23 del decreto. La loro applicazione è operativa dal giorno successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. E quindi da mercoledì 5 luglio. La Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) introduceva la possibilità di considerare come base imponibile il valore catastale dell’immobile “indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto” (art. 1, comma 497). Il pacchetto Bersani conferma il calcolo dell’imposta sul valore catastale piuttosto che sul prezzo pattuito dalle due parti, ma rende comunque obbligatoria la dichiarazione, nei rogiti delle compravendite immobiliari, del valore reale della transazione. L’obiettivo è far emergere il valore reale del prezzo pattuito. Il nuovo decreto alza inoltre al 30% la percentuale di riduzione degli onorari notarili, che la Finanziaria 2006 abbassava del 20%. La maggiore novità riguarda le salate sanzioni cui andranno incontro i contraenti che non rispetteranno l’obbligatorietà della dichiarazione del corrispettivo pattuito. L’occultamento del prezzo stabilito dalle parti implica l’applicazione dell’imposta sull’intero ammontare del valore dell’immobile, ed una sanzione “dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato”, meno l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai fini dell’imposta di registro. Con il decreto Bersani diventa inoltre obbligatoria la dichiarazione delle modalità di pagamento del corrispettivo (contanti – e comunque non oltre i 12.500 euro - bonifico bancario, assegni bancari, postali o circolari); nonché l’indicazione della eventuale presenza di una intermediazione immobiliare, con i dati identificativi e fiscali degli agenti immobiliari (numero partita IVA e codice fiscale). La violazione di tale disposizione (omissione o dichiarazioni mendaci) comporterà una sanzione da 500 a 10mila euro. Ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sarebbero inoltre assoggettati ad accertamento di valore. Diversamente dalle reazioni di molte categorie coinvolte nei cambiamenti introdotti dalle nuove disposizioni del decreto Bersani, le novità in materia di compravendite immobiliari non sembrano aver allarmato l’Anama, Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari. L’obbligo di dichiarare nei rogiti notarili anche il valore reale della compravendita e la eventuale presenza di un agente immobiliare rappresentano per Anama un passo in avanti verso un più trasparente rapporto tra professionisti e consumatori. Si tratterebbe di una precauzione finalizzata a combattere l’abusivismo, il sommerso e tutti coloro che operano in nero.
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