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Manovra: novità per la fiscalità immobiliare

Manovra: novità per la fiscalità immobiliare

Valore reale nell’atto di compravendita; detrazione 41% per le ristrutturazioni solo se la fattura indica costo manodopera

Vedi Aggiornamento del 15/04/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 15/04/2008
04/07/2006 - La manovra finanziaria approvata venerdi scorso dal Governo, introduce rilevanti modifiche alla disciplina della tassazione delle compravendite immobiliari: - L’imposta di registro si calcola sul valore catastale dell’immobile, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e le modalità di pagamento . Qualora il valore reale risulti difforme dalla verità, l’imposta verrà ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo. É inoltre previsto l’obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l’intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari. - Tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta di registro e quindi esentati dall’Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori, ultimati da meno di 5 anni . L’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile. - Il regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione Irpef 41%) è subordinato alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera . - È abrogata l’aliquota agevolata dell’1% , ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati (art. 33, comma 3, legge 23/12/2000, n. 388). - Il reddito degli immobili di interesse storico ed artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo. La norma riguarda anche l’Ici. - É uniformato il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione , a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante. - Viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici (restano le comunicazioni per le agevolazioni); è invece previsto che i contribuenti Ici liquidino l’imposta nella dichiarazione UNICO o 730.
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