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Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità
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Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità

L’Agenzia delle Entrate comunica modalità e termini per registrazione dei contratti di locazione e scelta opzionale dell’Iva

Vedi Aggiornamento del 03/11/2008
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Vedi Aggiornamento del 03/11/2008
19/09/2006 - Per tutti i contratti di locazione assoggettati a Iva ed in corso al 4 luglio 2006 scatta l’obbligo di registrazione. È quanto stabilisce il decreto legge 223/2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006. Termini e modalità sono contenute nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi. La registrazione dovrà essere effettuata per via telematica dal 2 al 30 novembre 2006. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tali obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell’imposta di registro. Contestualmente alla registrazione sarà possibile, per le società locatrici che avranno optato per l’imponibilità dell’Iva, manifestare tale scelta presentando una apposita dichiarazione. Ricordiamo infatti che la locazione di immobili strumentali è imponibile Iva quando è posta in essere da un soggetto Iva avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti inferiore al 25%; oppure da un soggetto Iva, avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti superiore al 25% e quindi esente, che abbia tuttavia optato per l’assoggettamento a Iva. Oltre l’imposta sul valore aggiunto, sarà dovuta l’imposta di registro pari all’1% del canone, da versare nello stesso periodo (dal 2 al 30 novembre), secondo le disposizioni del decreto 31 luglio 1998. La circolare dell’agenzia delle Entrate indica le modalità di calcolo e di versamento. “L’imposta di registro – si legge nel documento - è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data”. La base imponibile ai fini del calcolo della suddetta imposta è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto. Il versamento può avvenire annualmente oppure in un’unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente intenda effettuate il versamento in un’unica soluzione, l’imposta si ridurrà ad una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per poter accedere a tale agevolazione, il contratto dovrà avere durata complessiva superiore ai due anni, e la durata residua dovrà essere superiore ad un anno.
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