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Tassazione dei terreni: le novità della legge Bersani

Tassazione dei terreni: le novità della legge Bersani

Modificata l’imposta di registro sulle aree edificabili. È sufficiente il Prg adottato per tassare un’area fabbricabile

Vedi Aggiornamento del 05/02/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/02/2009
12/09/2006 - La legge 248 del 4 agosto 2006 (conversione del c.d. Decreto Bersani) ha introdotto delle novità nel regime di tassazione dei terreni. L’articolo 36 della legge ha abrogato il comma 3 dell’articolo 33 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) il quale prevedeva che “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.” Fanno però eccezione i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. L’attuale situazione è sintetizzata nello schema allegato sotto. É un precisazione, più che una novità, quella contenuta nell’articolo 36 comma della legge 248/2006, dove si legge che ai fini dell’Iva, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’Ici, “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.” Questo chiarimento è infatti contenuto nel collegato alla Finanziaria per il 2006 (legge 248/2005 art. 11-quaterdecies comma 16) che ha fornito l’interpretazione autentica del l’articolo 2 del DLgs 504/1992, precisando che ai fini ICI un’area è considerata edificabile anche in assenza di strumento urbanistico attuativo. È sufficiente quindi che sia classificata come edificabile nello strumento urbanistico generale. Inoltre, la circolare n. 28 del 4 agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la legge 248/2006 estende quanto stabilito dall’art. 11-quaterdecies anche all’applicazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta di registro.
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