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Verso l’efficienza energetica degli edifici
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Verso l’efficienza energetica degli edifici

Potenzialità e limiti del D.Lgs. 192/05. In Italia esperienze di certificazione energetica solo a livello locale

Vedi Aggiornamento del 23/03/2007
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Vedi Aggiornamento del 23/03/2007
di Andrea Campioli, Simone Ferrari, Monica Lavagna Politecnico di Milano, Dipartimento BEST per informazioni: [email protected] 06/10/2006 - Riduzione dei consumi di energia e riduzione dell’inquinamento sono i due obiettivi che hanno motivato la struttura e i contenuti della direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici. Una direttiva che è nata con lo scopo di armonizzare una serie di pratiche e norme di risparmio energetico già consolidate nel resto d’Europa, ma che ha colto l’Italia impreparata (nonostante la legge 10/91, che contiene già requisiti simili, sia in vigore da circa 15 anni). Il recepimento in Italia della Direttiva Europea, avvenuto con il D.Lgs. 192/05 (di cui si attendono ancora i decreti attuativi), dovrebbe apportare cambiamenti importanti nelle modalità di progettazione e costruzione degli edifici e quantomeno rendere progettisti e costruttori maggiormente consapevoli degli aspetti energetici. Piccoli accorgimenti determinano infatti grandi vantaggi sia in termini di risparmio energetico (ed economico in fase di gestione) sia in termini di comfort abitativo. L’innalzamento della qualità abitativa, non sempre obiettivo dei costruttori, e la disponibilità di abitazioni capaci di garantire risparmi in fase d’uso potrebbe rieducare gli abitanti a formulare una domanda più esigente nei confronti della propria abitazione: l’obiettivo della certificazione energetica degli edifici è del resto proprio quello di rendere noto ai futuri abitanti quale sarà il vantaggio in fase d’uso, a fronte di un leggero innalzamento dei costi di costruzione e di acquisto. Le distanze dei contenuti del Decreto italiano dalla direttiva europea e dall’esperienza estera sono notevoli. La direttiva coinvolge tutti gli aspetti legati al rendimento energetico di un edificio: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento dell’acqua, ventilazione, illuminazione. Il Decreto di recepimento italiano invece affronta solo il tema del riscaldamento invernale e trascura tutti gli altri aspetti: eppure in Italia il raffrescamento estivo sta diventando un aspetto sempre più critico dal punto di vista dell’innalzamento dei consumi energetici. La percentuale di famiglie in possesso di un condizionatore nel 2003 era già del 16,4% (fonte ISTAT) e il settore residenziale è caratterizzato da una continua crescita dei consumi energetici estivi dovuta ai più di 2 milioni di nuove installazioni/anno di condizionatori (fonte ENEA, 2005). Nel Decreto italiano la questione estiva viene liquidata con un vago vincolo in relazione alla necessità della massa per l’inerzia termica (si richiede che nelle zone climatiche A, B, C, D la massa superficiale delle chiusure opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2) e a una inadeguata indicazione relativa alle schermature (che permette di posizionarle anche all’interno, quando l’efficacia al fine di evitare il surriscaldamento estivo risiede nel posizionamento all’esterno rispetto alla superficie vetrata per evitare l’incidenza della radiazione solare). Mentre all’estero il controllo dei consumi energetici invernali viene normato tramite la verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, in Italia viene consentito dal Decreto un duplice percorso di verifica: è possibile verificare solo il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale, espresso in kWh/m2a (tabella 01 in pdf ) oppure solo la trasmittanza termica limite (tabella 02 in pdf) Ma la verifica del rispetto dei valori di trasmittanza termica limite consentirebbe per assurdo di costruire un edificio completamente vetrato, notevolmente disperdente e di conseguenza energivoro, scostandosi notevolmente dal valore limite di fabbisogno energetico contenuto nel Decreto stesso: questo significa che le due procedure non sono intercambiabili. Del resto la Circolare della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2006 sottolinea che laddove il rapporto tra superficie trasparente e superficie opaca sia maggiore del 10% nelle villette unifamiliari e del 20% negli altri edifici è opportuno procedere alla verifica del rispetto del fabbisogno energetico limite piuttosto che affidarsi al rispetto della sola trasmittanza termica dell’involucro. All’estero viene semplicemente indicato un valore limite di fabbisogno energetico, senza dare indicazioni cogenti su come rispettare tale valore: è il progettista a dover sapientemente sfruttare le condizioni al contorno in relazione allo specifico progetto. Appare anche del tutto immotivata la variabilità di valori limite di fabbisogno energetico indicati in Italia in relazione al fattore di forma: all’estero i valori limite sono unici e se, come si sa, la villetta unifamiliare è più disperdente ed energivora dell’edificio condominiale, vorrà dire che occorrerà un maggior impegno progettuale e realizzativo per renderla energeticamente efficiente in modo da rispettare i valori limite. Se l’obiettivo è la riduzione dei consumi di energia perchè fare “sconti” proprio ai modelli insediativi più energivori? Questione basilare all’interno della Direttiva è l’introduzione obbligatoria della certificazione energetica degli edifici: questo strumento determina un coinvolgimento diretto degli acquirenti che, qualificando la domanda, possono determinare un effettivo riorientamento della prassi costruttiva e una qualificazione, almeno sotto il profilo energetico, dell’offerta edilizia. L’innalzamento della qualità delle realizzazioni significa anche un miglioramento dell’offerta produttiva e la diffusione di prodotti performanti. All’estero sono già diffuse e consolidate esperienze di certificazione energetica promosse a livello locale o nazionale (anche se solo la Danimarca ha reso la certificazione cogente): di conseguenza in queste regioni l’introduzione della Direttiva ha avuto come esito semplicemente l’armonizzazione delle procedure e modalità di calcolo. In Italia invece, nonostante la certificazione energetica fosse contemplata dalla legge 10, sono limitate le esperienze di certificazione energetica (la più nota è CasaClima) e quindi si sta attraversando un periodo di incertezza e confusione, alimentato dal ritardo nell’uscita dei decreti attuativi che dovrebbero regolamentare le modalità di certificazione. In questo periodo di “transizione” proliferano esperienze locali, che seppur lodevoli, rischiano però di incrementare il disorientamento, frammentando modalità e procedure che invece all’estero sono state gestite a livello centralizzato e che la Direttiva tenta di armonizzare. L’esperienza di Casaclima testimonia come l’utenza informata si sposti entusiasticamente verso la domanda di edifici energeticamente efficienti, che consentono notevoli risparmi in bolletta (soprattutto in relazione ai continui rincari del costo dell’energia), e contemporaneamente i costruttori si adeguino alle nuove richieste, stimolati dalla richiesta e attenti a rimanere al passo per questioni di competitività. Per adesso in Italia non è ancora chiaro come si dovrà procedere, chi sarà a emettere la certificazione, chi opererà i controlli necessari. Altro aspetto fondamentale da chiarire è il contenuto del certificato: generalmente si indica il fabbisogno energetico ricavato come bilancio termico dell’edificio (bilancio tra dispersioni per trasmissione attraverso involucro opaco e trasparente e attraverso ventilazione e apporti gratuiti interni e di energia solare attraverso le vetrate), mentre il fabbisogno di energia primaria tiene in considerazione anche il rendimento dell’impianto. La certificazione attesta in genere il fabbisogno energetico dell’edificio poiché si tratta di una qualità “intrinseca” mentre l’impianto potrebbe essere sostituito, modificato nel tempo. Alcuni certificati arrivano anche a esprimere il valore effettivo di consumo attestato in seguito a monitoraggi in fase d’uso. Anche in questo senso occorrerà chiarezza, omogeneità di metodo e competenza terminologica: che almeno chiarezza vi sia nei decreti attuativi a cui dovrebbero uniformarsi gli strumenti di certificazione già utilizzati in Italia. Il ritardo comunque non è solo nostro: la Direttiva europea “suggerisce” l’adozione di procedure di calcolo indicate dalle norme CEN, ma tali norme (a parte la EN 832) non sono ancora disponibili e sono tuttora in via di elaborazione. Per adesso dunque si prosegue a utilizzare norme tecniche nazionali. Legenda immagini (pdf in allegato): 01. valori limite di fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale secondo il D.Lgsl. 192/05, in relazione ai gradi giorno (da 600 a 3000) e in relazione al fattore di forma S/V (da 0,2 a 0,6). il fattore di forma si calcola come rapporto tra la superficie disperdente dell’involucro che separa gli spazi riscaldati dagli spazi non riscaldati o esterni (chiusure verticali sia trasparenti che opache, copertura, solaio inferiore di separazione tra spazi riscaldati e spazi non riscaldati o terreno) e il volume abitabile dell’edificio. 02. valori limite di trasmittanza termica secondo il D.Lgsl. 192/05.
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