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Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze

Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze

Il Consiglio di Stato conferma il diritto dei confinanti a chiedere la demolizione

Vedi Aggiornamento del 08/05/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/05/2007
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31/01/2007 - Con la sentenza n. 8262 del 30 dicembre 2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle costruzioni abusive condonate ma che violano le norme sulle distanze legali tra gli edifici.

Nel caso in esame il Tar aveva annullato la concessione in sanatoria perché la costruzione si poneva ad una distanza inferiore ai tre metri dalle pareti finestrate dei confinanti. Seguiva una lunga serie di ricorsi fino all’ordinanza di demolizione.
Nel frattempo è intervenuto il condono edilizio, e il proprietario dell’edificio abusivo ha chiesto di beneficiarne impugnando il provvedimento di demolizione. Nelle more, il Comune rilasciava il permesso in sanatoria.

Secondo il giudici, la rilevanza giuridica della concessione edilizia (e quindi della concessione in sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra Comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati. La concessione, così come il condono, sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell’opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell’art. 871 codice civile.

Pertanto - continua il Consiglio di Stato -, il condono edilizio interessa i rapporti fra la P.A. e il privato, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali. Restano però illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive.

L’obbligo di rispettare le distanze legali - spiega la sentenza - deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se condonate; pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle distanze, ha comunque il diritto di chiedere l’abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima nonostante sia intervenuto il condono.
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