Certificazione energetica edifici: le modifiche al 192/05
NORMATIVA
Certificazione energetica edifici: le modifiche al 192/05
Dal 1° luglio prossimo certificato energetico obbligatorio per gli edifici esistenti. Linee guida entro febbraio
09/02/2007 - Il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio, estende, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione (attese entro questo mese) , l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.
Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/2005 sono sostituiti mentre l’allegato D (relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici) è abrogato.
I nuovi allegati modificano le prescrizioni tecniche: i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Per tutti i nuovi edifici diventa obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con apposito decreto.
Verrà agevolato l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento. Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.