Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Authority: indicazioni sui minimi tariffari

Authority: indicazioni sui minimi tariffari

L’articolo 2 del decreto Bersani vale anche per gli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura

Vedi Aggiornamento del 20/01/2010
di Rossella Calabrese
04/04/2007 - L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 al fine di fornire indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice appalti) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani). Per rispondere ai quesiti posti da associazioni, ordini professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l’Authority ha effettuato diverse audizioni, nel corso delle quali alcuni Ordini hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi tariffari , disposta dall’articolo 2 della legge 248/2006, agli appalti rientranti nell’ambito del Dlgs 163/2006. Le stazioni appaltanti hanno evidenziato le proprie difficoltà di valutazione delle offerte anomale , chiedendo di continuare ad applicare la norma che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%. Dopo un dettagliato excursus normativo, l’Authority evidenzia che la obbligatorietà delle tariffe minime (decreto Bersani) e le norme del Codice degli appalti che prevedono la inderogabilità dei corrispettivi minimi, sono contrastanti. Di conseguenza, ricorrendo al criterio cronologico, deriva che l’articolo 2, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel Dlgs 163/2006. Quindi il Consiglio: a) è dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006; b) ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53; c) ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore; d) è dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; e) ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1; f) ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.
Le più lette
Imposta la nazione di spedizione

La scelta della nazione consente la corretta visualizzazione dei prezzi e dei costi di spedizione