Authority: indicazioni sui minimi tariffari
NORMATIVA
Authority: indicazioni sui minimi tariffari
L’articolo 2 del decreto Bersani vale anche per gli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura
04/04/2007 - L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 al fine di fornire indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice appalti) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani).
Per rispondere ai quesiti posti da associazioni, ordini professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l’Authority ha effettuato diverse audizioni, nel corso delle quali alcuni Ordini hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi tariffari , disposta dall’articolo 2 della legge 248/2006, agli appalti rientranti nell’ambito del Dlgs 163/2006.
Le stazioni appaltanti hanno evidenziato le proprie difficoltà di valutazione delle offerte anomale , chiedendo di continuare ad applicare la norma che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%.
Dopo un dettagliato excursus normativo, l’Authority evidenzia che la obbligatorietà delle tariffe minime (decreto Bersani) e le norme del Codice degli appalti che prevedono la inderogabilità dei corrispettivi minimi, sono contrastanti. Di conseguenza, ricorrendo al criterio cronologico, deriva che l’articolo 2, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel Dlgs 163/2006.
Quindi il Consiglio:
a) è dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) è dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.