Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Detrazione 55%: potrebbe diventare permanente

Detrazione 55%: potrebbe diventare permanente

Presentata alla Camera una risoluzione per rendere stabile l’agevolazione

Vedi Aggiornamento del 13/09/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 13/09/2007
21/06/2007 - È all’esame delle Commissioni Finanze e Ambiente della Camera una risoluzione (allegata sotto) finalizzata a rendere permanenti gli incentivi per il risparmio energetico negli edifici. La proposta arriva dai deputati Benvenuto e Leddi Maiola che chiedono al Governo innanzitutto di chiarire alcuni elementi che rendono di difficile applicazione la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, introdotta dalla Finanziaria 2007; in secondo luogo viene chiesto che l’agevolazione fiscale sia resa costante nel tempo “vista anche la necessità di non «strozzare» un mercato, come quello edile, soggetto ad una significativa durata dei termini di conclusione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia”. Inoltre, la risoluzione chiede di precisare meglio che: a) in presenza di più soggetti (comproprietari o detentori) che sostengano le spese per eseguire gli interventi agevolati sul medesimo edificio, o unità immobiliare, il valore massimo della detrazione spettante (fissato dalla norma in 100.000, 60.000 o 30.000 euro, in funzione dei lavori realizzati) opera per ciascun contribuente interessato e non per singolo immobile; b) non sussiste l'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata nell'esecuzione degli interventi; c) il concetto di «fine dei lavori», dal quale decorre il termine dei 60 giorni per l'invio della documentazione all'Enea, può coincidere con la data di rilascio dell'attestato di certificazione-qualificazione energetica; d) per i titolari di reddito d'impresa, le spese detraibili debbono imputarsi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in base al criterio di competenza, stabilito dall'articolo 109, comma 2, del TUIR - decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (rilevando la data di ultimazione dell'intervento); e) per «edificio esistente» può intendersi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile, l'edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura; f) in caso di trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica agevolati, la detrazione deve trasferirsi all'acquirente, per le quote residue; g) in caso di impossibilità a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2007, è possibile presentare uno stato di avanzamento con relativa percentuale di spese sostenute sulla quale operare la relativa detrazione fiscale. D’accordo con la risoluzione proposta si è dichiarato anche il Presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci, che, nella seduta del 12 giugno, ha chiesto al sottosegretario all’Economia Alfiero Grandi di conoscere l’orientamento del Governo su tale proposta, ricordando che proprio il sottosegretario Grandi, nelle passate legislature, si era impegnato per la promozione di specifici incentivi fiscali nel settore del risparmio energetico nell'edilizia. Il rappresentante del Governo si è mostrato favorevole, precisando che per rendere stabile la misura agevolativa occorrerà intervenire con una specifica disposizione legislativa. I proponenti si sono quindi riservati di svolgere i necessari approfondimenti tecnici e di riformulare l’atto di indirizzo, auspicando che esso possa essere approvato in una prossima seduta delle Commissioni riunite.
Le più lette