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Il reverse charge non si applica al noleggio di ponteggi

Il reverse charge non si applica al noleggio di ponteggi

La posa in opera è funzione accessoria rispetto al noleggio; si tratta di cessione di beni e non di prestazione di servizi

Vedi Aggiornamento del 18/04/2008
di Rossella Calabrese
27/08/2007 - All’attività di noleggio con posa in opera di ponteggi, non si applica il meccanismo del reverse charge, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 187/E del 26 luglio 2007 . Il quesito è stato posto all’Agenzia delle Entrate da un’impresa che si occupa di installazione di ponteggi per conto terzi (codice ATECOFIN 45.34.0 - altri lavori di installazione), ma anche di noleggio di ponteggi, con relativa installazione. Proprio in merito a quest’ultima attività, chiede se sia corretto applicare il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972. L’ Agenzia ricorda che l’art. 17 del DPR 633/1972, modificato dall'art. 1, comma 44, della Finanziaria 2007, estende l’applicazione del meccanismo dell'inversione contabile “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La stessa Agenzia, con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, ha chiarito che sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge le prestazioni di manodopera, comprese le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera. Sono invece escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera, poichè tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Ne consegue che, nel caso in esame, in cui la ditta provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Il meccanismo del reverse charge troverà applicazione, invece, come correttamente ritenuto dall'istante e fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti richiesti, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi.
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