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Sicurezza sul lavoro: il ddl delega alla Camera

Sicurezza sul lavoro: il ddl delega alla Camera

Tra le novità la valutazione della congruità dei costi della sicurezza

Vedi Aggiornamento del 31/12/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 31/12/2007
27/07/2007 - Dopo l’approvazione da parte del Senato, è iniziato alla Camera l’esame del disegno di legge delega recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. Riassumiamo i contenuti del disegno di legge: I decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare hanno lo scopo riordinare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, rendendo la normativa applicabile a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, semplificando gli adempimenti formali e razionalizzando l’apparato sanzionatorio. La delega prevede, inoltre, la revisione del sistema di prevenzione aziendale e la predisposizione di percorsi formativi, con il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici e il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni. È prevista la valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali e di codici etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, e la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi , fondato sulla specifica esperienza e sulle competenze in materia di sicurezza acquisite attraverso percorsi formativi. I decreti legislativi dovranno, inoltre, inserire nella normativa sugli appalti , misure volte a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti; potranno essere adottati meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese anche sulla base del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza sanitaria : i decreti dovranno rivederne le modalità di attuazione, adeguandola ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni e ai criteri scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia. Modificando il Dlgs 626/1994, la delega introduce l’obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi , da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Viene potenziata, inoltre, la facoltà dei rappresentanti sindacali di accedere ai dati sui costi relativi alla sicurezza del lavoro e sugli infortuni. La legge delega conferma l’articolo 36-bis del DL 223/2006 (decreto Bersani) che prevede la sospensione di un’attività imprenditoriale qualora si riscontrino irregolarità in termini di lavoro nero o gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza. A decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento. Viene modificato l’art. 86 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), prevedendo che nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte, sia verificato che il valore economico sia adeguato al costo del lavoro e della sicurezza , il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, in accordo con i sindacati e tenendo conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d’asta. Con una modifica al Dlgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, vengono introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. A decorrere dal 2008, infine, ai datori di lavoro sarà concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale e fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi certificati in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
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