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Riqualificazione energetica e ristrutturazione: detrazioni alternative

Riqualificazione energetica e ristrutturazione: detrazioni alternative

La detrazione fiscale del 55% può subentrare a quella del 36%

Vedi Aggiornamento del 14/12/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 14/12/2007
09/07/2007 - È possibile usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, solo nel caso in cui non si sia usufruito di altre agevolazioni fiscali e semprechè le spese relative agli interventi siano sostenute nel 2007. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 152/E rispondendo al quesito di un contribuente che ha già richiesto i benefici fiscali di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (inviando la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara), e che chiede ora di accedere alla detrazione prevista dalla Finanziaria 2007 per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili. Per i lavori di ristrutturazione, che sono stati avviati nel 2004 e si concluderanno entro il 2007, il contribuente chiede se, relativamente alle spese sostenute nel 2007, è possibile usufruire di queste ultime agevolazioni in alternativa ai benefici fiscali previsti per gli interventi di recupero edilizio. L’Agenzia premette che l’agevolazione introdotta dai commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge 449/1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione, in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile. Inoltre – ricorda l’Agenzia – il DM del 19 febbraio 2007, all'articolo 10, comma 1, stabilisce che “Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5”. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione prevista dalla Finanziaria solo se, in relazione ad interventi “energetici”, non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e semprechè le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta 2007. La stessa Agenzia, nella circolare n. 36 del 31 maggio 2007, aveva precisato che “in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse”. Nel quesito viene inoltre chiesto se sia necessario duplicare la documentazione già prodotta ai sensi della legge 449/1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull'immobile, e se sia necessario tenere una contabilità separata al fine di garantire che non si usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali per gli stessi interventi. A questo proposito l’Agenzia ricorda che per fruire della detrazione del 55% è stato eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara. Il contribuente deve, invece, rispettare gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del DM del 19 febbraio 2007: - acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto; - trasmettere (telematicamente o per raccomandata) all'ENEA copia dell'attestato di certificazione energetica contenente i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del citato decreto ministeriale del 19 febbraio2007. I soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. Non è quindi necessario che il contribuente tenga una contabilità separata in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico; è sufficiente conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria che eventualmente lo richieda, le fatture e le ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si usufruisce della detrazione del 55%.
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