Sicurezza sul lavoro: in vigore la nuova legge delega
NORMATIVA
Sicurezza sul lavoro: in vigore la nuova legge delega
Dal Ministero del Lavoro le prime indicazioni sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
28/08/2007 - È entrata in vigore lo scorso 25 agosto la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 concernente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007.
Tra le misure già applicabili ricordiamo la modifica al Dlgs 626/1994 che introduce l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi , da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
La legge conferma l’articolo 36-bis del DL 223/2006 (decreto Bersani) che prevede la sospensione di un’attività imprenditoriale qualora si riscontrino irregolarità in termini di lavoro nero o gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza.
A decorrere dal 1° settembre 2007 , è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento.
Una modifica all’art. 86 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) prevede che nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte, sia verificato che il valore economico sia adeguato al costo del lavoro e della sicurezza , il quale deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Tale costo non può essere soggetto a ribasso d’asta.
Con una modifica al Dlgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, vengono introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose , commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
I decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare hanno l’obiettivo più ampio di riordinare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, rendendo la normativa applicabile a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, semplificando gli adempimenti formali e razionalizzando l’apparato sanzionatorio.
La delega prevede la revisione del sistema di prevenzione aziendale e la predisposizione di percorsi formativi, con il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici e il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni.
È prevista la valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali e di codici etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, e la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi , fondato sulla specifica esperienza e sulle competenze in materia di sicurezza acquisite attraverso percorsi formativi.
I decreti legislativi dovranno, inoltre, inserire nella normativa sugli appalti , misure volte a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti; potranno essere adottati meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese anche sulla base del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza sanitaria : i decreti dovranno rivederne le modalità di attuazione, adeguandola ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni e ai criteri scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.
Con una Circolare del 22 agosto 2007 il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 5 della legge 123/2007.
Il nuovo provvedimento interdittivo potrà trovare applicazione ogni qual volta si rilevi lavoro “nero”, o violazioni della normativa in materia di tempi di lavoro e riposi e di sicurezza e salute del lavoro.