Governo del territorio: tre proposte di legge in Senato
NORMATIVA
Governo del territorio: tre proposte di legge in Senato
Sviluppo sostenibile e perequazione urbanistica nei testi all’esame della Commissione Territorio e Ambiente
24/09/2007 - La Commissione Territorio e Ambiente del Senato ha avviato la scorsa settimana l’esame congiunto di tre disegni di legge di riforma della disciplina in materia di governo del territorio.
Si tratta del ddl n. 1298 “Princìpi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” presentato dal senatore Tommaso Sodano, del ddl n. 1652 “Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare” presentato dal senatore Donato Piglionica, e del ddl n. 1691 “Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente” presentato dal senatore Edo Ronchi.
Trattandosi di tre testi riguardanti la stessa materia, la Commissione ha deciso di unificarne l’esame. I ddl 1652 e 1691 - ha spiegato il relatore - prevedono l'introduzione di una legge-quadro recante principi fondamentali per il governo del territorio, materia che, a parte alcune modifiche, risulta sostanzialmente disciplinata ancora dalla legge urbanistica del 1942. In considerazione delle trasformazioni intercorse in tale arco di tempo e tenuto conto del mutato assetto di competenze determinato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si avverte ora l'esigenza di configurare una legge-quadro di riferimento su queste tematiche.
Entrambi i disegni di legge - ha continuato il relatore - mettono in risalto i concetti dello sviluppo sostenibile e della riconversione ecologica, mirando al superamento delle differenze tra usi pubblici ed usi privati nella pianificazione, anche allo scopo di risolvere talune problematiche presenti nella procedura di esproprio. Inoltre, gli strumenti di pianificazione sono disciplinati in modo tale che gli usi pubblici e privati assumono un valore di indicazione, senza generare diritti e doveri per i proprietari.
Un ulteriore concetto innovativo è quello della perequazione urbanistica che fissa i diritti edificatori in cambio della cessione dei suoli, mentre, pur nel rispetto degli attuali standard urbanistici, si delinea un collegamento con i vari strumenti di programmazione e pianificazione.
Mentre il ddl 1691 fa riferimento ai valori naturali ed ambientali, riguardanti, ad esempio, la pianificazione urbanistica ed il consumo del territorio, e pone in risalto il principio di prevenzione e precauzione per la riduzione dei danni ambientali, il ddl 1652 afferma i valori dell'efficienza energetica, della qualità del territorio rurale e della tutela degli insediamenti storici.
In considerazione della complessità della materia, è stato proposto di svolgere un ciclo di audizioni che dia l'opportunità di raccogliere il contributo dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali, delle autonomie locali e delle varie associazioni ambientaliste e di categoria e di costituire successivamente un comitato ristretto che si occupi di predisporre un testo unificato.
Secondo il senatore Ronchi, la nuova legge dovrà considerare non solo il territorio urbano, così come avvenuto in passato, ma anche il territorio inteso come area vasta, e dovrà favorire il coordinamento tra la materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio, oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, e la materia del governo del territorio, che rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Ricordiamo che un altro disegno di legge, il n. 2319 (uguale al ddl 1652 suddetto) è all'esame della Commissione Ambiente della Camera ( leggi ).
Si tratta del ddl n. 1298 “Princìpi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” presentato dal senatore Tommaso Sodano, del ddl n. 1652 “Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare” presentato dal senatore Donato Piglionica, e del ddl n. 1691 “Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente” presentato dal senatore Edo Ronchi.
Trattandosi di tre testi riguardanti la stessa materia, la Commissione ha deciso di unificarne l’esame. I ddl 1652 e 1691 - ha spiegato il relatore - prevedono l'introduzione di una legge-quadro recante principi fondamentali per il governo del territorio, materia che, a parte alcune modifiche, risulta sostanzialmente disciplinata ancora dalla legge urbanistica del 1942. In considerazione delle trasformazioni intercorse in tale arco di tempo e tenuto conto del mutato assetto di competenze determinato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si avverte ora l'esigenza di configurare una legge-quadro di riferimento su queste tematiche.
Entrambi i disegni di legge - ha continuato il relatore - mettono in risalto i concetti dello sviluppo sostenibile e della riconversione ecologica, mirando al superamento delle differenze tra usi pubblici ed usi privati nella pianificazione, anche allo scopo di risolvere talune problematiche presenti nella procedura di esproprio. Inoltre, gli strumenti di pianificazione sono disciplinati in modo tale che gli usi pubblici e privati assumono un valore di indicazione, senza generare diritti e doveri per i proprietari.
Un ulteriore concetto innovativo è quello della perequazione urbanistica che fissa i diritti edificatori in cambio della cessione dei suoli, mentre, pur nel rispetto degli attuali standard urbanistici, si delinea un collegamento con i vari strumenti di programmazione e pianificazione.
Mentre il ddl 1691 fa riferimento ai valori naturali ed ambientali, riguardanti, ad esempio, la pianificazione urbanistica ed il consumo del territorio, e pone in risalto il principio di prevenzione e precauzione per la riduzione dei danni ambientali, il ddl 1652 afferma i valori dell'efficienza energetica, della qualità del territorio rurale e della tutela degli insediamenti storici.
In considerazione della complessità della materia, è stato proposto di svolgere un ciclo di audizioni che dia l'opportunità di raccogliere il contributo dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali, delle autonomie locali e delle varie associazioni ambientaliste e di categoria e di costituire successivamente un comitato ristretto che si occupi di predisporre un testo unificato.
Secondo il senatore Ronchi, la nuova legge dovrà considerare non solo il territorio urbano, così come avvenuto in passato, ma anche il territorio inteso come area vasta, e dovrà favorire il coordinamento tra la materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio, oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, e la materia del governo del territorio, che rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Ricordiamo che un altro disegno di legge, il n. 2319 (uguale al ddl 1652 suddetto) è all'esame della Commissione Ambiente della Camera ( leggi ).