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Sicurezza, chiarimenti sull'applicazione della legge in edilizia

Sicurezza, chiarimenti sull'applicazione della legge in edilizia

Il Sottosegretario al Lavoro: vale anche per il settore edile il blocco delle attività per violazioni delle norme di sicurezza

Vedi Aggiornamento del 08/05/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/05/2008
04/09/2007 - Si applicano anche alle imprese edili le norme sulla sospensione delle attività imprenditoriale in caso di violazioni delle leggi sulla sicurezza dei lavoratori. Lo ha chiarito con un comunicato il Sottosegretario al Lavoro, Antonio Montagnino. La questione è nata dalla Circolare n. 25/I/0010797 del 22 agosto 2007 ( leggi tutto ) che ha fornito le prime indicazioni sulla Legge 123/2007 sulla sicurezza dei lavoratori. Secondo la Circolare, il provvedimento di sospensione delle attività - previsto dall’art. 5 della Legge 123/2007 - si applica a tutte le attività imprenditoriali che esulano dal campo di applicazione dell’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006 ) “e quindi al di fuori dell’ambito dell’edilizia”. La circolare sembra dunque escludere l’edilizia dalla possibilità della sospensione per violazioni delle leggi sulla sicurezza. “Al di la di possibili diverse interpretazioni della norma – si legge nel comunicato di Montagnino - appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) si applica soltanto per le parti non modificate dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. È dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D’altra parte – conclude Montagnino – sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo invece la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell’ambito dell’edilizia che per quanto riguarda la sicurezza rientra nei propri specifici compiti.” Ma per sgombrare il campo da possibili ulteriori dubbi, sarebbe in arrivo una nuova circolare ministeriale che integrerà quella del 22 agosto scorso, includendo esplicitamente l’edilizia nel campo di applicazione dell’art. 5 della Legge 123/2007. In realtà l’incongruenza è tra le due leggi (248/2006 e 123/2007): secondo l’art. 36 bis della 248/2006 la sospensione delle attività - per l’edilizia - scatta in caso di impiego di lavoratori irregolari oltre il 20% e di violazione delle norme sui tempi di lavoro e di riposo. La legge 123/2007 ha fatto salvo il suddetto art. 36 bis senza però estendere all’edilizia la terza causa di sospensione, ovvero la violazione delle norme sulla sicurezza. Si attende ora un provvedimento del Ministero che chiarisca la situazione. Ricordiamo infine che a decorrere dal 1° settembre 2007 , è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento .
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