Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Dalla Finanziaria 2008 stop agli arbitrati negli appalti pubblici

Dalla Finanziaria 2008 stop agli arbitrati negli appalti pubblici

Divieto per le P.A. di nominare il collegio arbitrale. Le controversie tornano alla giurisdizione ordinaria

Vedi Aggiornamento del 19/10/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 19/10/2009
10/10/2007 - L’articolo 86 della Finanziaria 2008 , attualmente all’esame del Senato, vieta alle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. La clausola compromissoria inserita nel contratto è un accordo preventivo tra le parti che prevede di devolvere le controversie eventuali e future ad un collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle parti. Il divieto vale anche per le società interamente possedute o partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute o partecipate da questi ultimi. Per quanto riguarda i contratti di forniture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore dell’articolo 86, e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, le PA sono tenute a declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti; dalla data della comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. Le somme risparmiate grazie a questa disposizione saranno riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. L’abolizione dell’arbitrato è stata fortemente voluta dal Ministro per le Infrastrutture, Antonio Di Pietro, per mettere un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi. Il costo del giudizio arbitrale – spiega la relazione allegata alla Finanziaria – è molto più elevato del giudizio ordinario; a ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni hanno perso circa i due terzi delle cause, con un esborso di oltre 320 milioni di euro, al netto delle spese per lo svolgimento del giudizio. Inoltre, solo una minoranza degli arbitrati si conclude entro i termini mentre, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre 700 giorni. Secondo l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) l’abolizione dell’arbitrato negli appalti pubblici è “dannosa per le imprese perché le priva di uno strumento agile per la risoluzione delle controversie”.
Le più lette