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Durc: in arrivo l’estensione a tutti i settori di attività

Durc: in arrivo l’estensione a tutti i settori di attività

In edilizia potranno rilasciarlo solo le Casse edili costituite da associazioni datoriali e sindacati più rappresentativi

Vedi Aggiornamento del 05/09/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/09/2008
06/11/2007 - Il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ha firmato nei giorni scorsi il decreto che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione in edilizia e in agricoltura. Le nuove norme, che entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevedono che il Durc sia richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il Durc sarà inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia . Il Durc è rilasciato dall’Inps, dall’Inail e - per l’edilizia - dalle Casse edili , che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Ciò consentirà la soluzione del problema del rilascio del Durc da parte delle cosiddette casse edili “anomale” ovvero quelle costituite da associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione ed ampiezza d’azione che ne possano attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione demandata. Analogamente, viene previsto che il Durc possa essere rilasciato, in via sperimentale, per 24 mesi, dagli Enti bilaterali . Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il Durc deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento. Tra i requisiti della regolarità contributiva, vi sono la continuità degli adempimenti mensili o periodici e la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali. La validità del Durc è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale. Il decreto regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro. Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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