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Norme tecniche: dubbi sull'ultima proroga in attesa del nuovo testo

Norme tecniche: dubbi sull'ultima proroga in attesa del nuovo testo

Approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi il rinvio dell’entrata in vigore delle revisioni delle norme tecniche

Vedi Aggiornamento del 22/02/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 22/02/2008
28/12/2007 - Un nuovo capitolo si aggiunge alla complessa vicenda delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Il decreto-legge “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (il cosiddetto milleproroghe) approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi, conterrebbe il rinvio di ulteriori 18 mesi dell’entrata in vigore delle "norme tecniche".

Pone però dei dubbi la formulazione dell’articolo 20 del decreto, che prevede: “Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo”.

Lo stesso art. 20 prevede che siano escluse dalla proroga le verifiche tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Ricordiamo che il suddetto articolo 5, comma 1 prevede che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni [...]".

Invece il predetto comma 2-bis - aggiunto all'articolo 5 del DL 136/2004, dall’art. 14-undevicies della Legge dello Stato 17/08/2005 n. 168 - prevede una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse; in tale periodo è possibile l’applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.


Le Regioni, in realtà, avevano chiesto che la previsione del periodo transitorio fosse inserita in un provvedimento legislativo da approvare contemporaneamente all’entrata in vigore delle Norme tecniche (leggi tutto); la proroga, inoltre, era stata posta dalla Conferenza unificata quale condizione all’intesa (allegata sotto) sulle nuove Norme tecniche per le Costruzioni, raggiunta il 20 dicembre scorso. (leggi tutto)

Ricordiamo infatti che le NTC sono state emanate con il DM 14 settembre 2005, ma la loro applicazione obbligatoria sarebbe scattata solo il 23 aprile 2007, dopo una fase sperimentale di 18 mesi caratterizzata dalla contemporanea vigenza della nuova e delle precedente normativa. Tale periodo è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge n. 17 del 26 febbraio 2007), per consentire alla Commissione di attuare una revisione organica e complessiva delle NTC.

Ad oggi però le nuove NTC non sono ancora state emanate; nel frattempo però è scaduta la proroga dell'entrata in vigore del DM 14 settembre 2005.
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