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Durc: pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro
SICUREZZA
Durc: pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro
Il documento è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi negli appalti pubblici e nei lavori edili privati
Vedi Aggiornamento
del 02/04/2009
04/12/2007 - Entrerà in vigore il 30 dicembre prossimo il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività.
Il Durc sarà richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, e ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Sarà inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.
Il Durc è rilasciato dall’ Inps , dall’ Inail e - per l’edilizia - dalle Casse edili , che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In via sperimentale, gli enti bilaterali (organismi costituiti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative) possono rilasciare il Durc, previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con Inps e Inail. Il Durc va richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali; la richiesta ed il rilascio del Durc avvengono, di norma, attraverso strumenti informatici.
Nell’ambito delle procedure di appalto , il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
Il Durc deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
I requisiti di regolarità contributiva sono:
- correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile è subordinata a:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e di quelle previste dalla disciplina comunitaria, il Durc ha validità mensile ; nel settore degli appalti privati il DURC ha validità trimestrale (ai sensi dell’art. 39-septies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).
Sono infine indicate le situazioni e le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del Durc.