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Norme tecniche: il decreto Milleproroghe crea incertezze

Norme tecniche: il decreto Milleproroghe crea incertezze

Il nuovo periodo transitorio riguarda le revisioni delle norme tecniche. Attesi chiarimenti dalle Infrastrutture

Vedi Aggiornamento del 22/02/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 22/02/2008
07/01/2008 - Si attendono chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture in merito all’efficacia della proroga per l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, disposta dal DL Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 28 dicembre 2007. Al termine del CdM, prima che il testo del decreto-legge Milleproroghe fosse reso noto, dal Ministero assicuravano che tale provvedimento conteneva la proroga delle NTC. Nei giorni seguenti, quando il DL Milleproroghe è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il testo dell’articolo 20 ha suscitato non poche perplessità; lo riportiamo integralmente: “Art. 20 - Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni 1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.” Sembra che la disposizione non riguardi la fase sperimentale di 18 mesi delle norme tecniche, durante la quale è possibile applicare, in alternativa, anche la normativa precedente sulla medesima materia; basta fare il confronto con la precedente proroga (scaduta il 31 dicembre scorso) prevista dalla legge 17/2007 che, all’art. 3, comma 4-bis, recitava: “Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. […]”. Il suddetto comma 2-bis diceva infatti: “Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente […]”. L’art. 20 del Milleproroghe sottopone alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis, le revisioni generali delle norme tecniche ; se per “revisioni generali” si intende il nuovo testo delle NTC elaborato dal Ministero delle Infrastrutture ma non ancora emanato, e che andrà a sostituire il DM 14 settembre 2005, allora non si è fissato un periodo transitorio per una norma che non esiste ancora; contemporaneamente però è scaduta la proroga dell'entrata in vigore del DM 14 settembre 2005 che, ad oggi è vigente. A questo punto ci si attende un intervento del Ministero delle Infrastrutture che faccia chiarezza sulla questione. Nel PDF allegato sotto forniamo un riepilogo della normativa tecnica per le costruzioni.
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