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Nuove norme tecniche 'in fase di definitiva emanazione'

Nuove norme tecniche 'in fase di definitiva emanazione'

Nel frattempo la Camera modificherà l’articolo 20 del decreto Milleproroghe che disciplina il periodo transitorio

Vedi Aggiornamento del 04/03/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 04/03/2008
18/01/2008 - È in corsi in questi giorni, presso le Commissioni parlamentari della Camera, l’esame della legge di conversione del decreto Milleproroghe ( DL 248/2007 ). Il provvedimento - ricordiamo - disciplina il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, ma la formulazione della norma ha creato molti dubbi ( leggi tutto ). La Commissione Ambiente, nella seduta di mercoledì scorso, ha espresso parere favorevole sul provvedimento, a condizione che sia chiarita la formulazione dell' articolo 20 , al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996. Ciò in considerazione del fatto che non si è ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni. A tal fine – si legge ancora nel parere –, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, va indicata esplicitamente la disciplina transitoria e, in particolare, il regime opzionale applicabile. Durante la discussione la relatrice Raffaella Mariani ha ricordato che la materia sulla quale l’art. 20 interviene è molto controversa e ha già visto l'assunzione di posizioni differenziate da parte dei soggetti interessati e, in particolare, delle Regioni e degli Ordini professionali ( leggi tutto ). Per questo è “indispensabile che si faccia assoluta chiarezza sull'argomento, evitando di prolungare una fase di incertezza che ha prodotto - nel corso degli ultimi anni - problemi notevoli per l'attività edilizia antisismica.” Oltre alla riformulazione dell’art. 20, secondo la relatrice è necessario chiedere al Governo chiarimenti in merito ai tempi di adozione delle revisioni generali; nel presupposto che esse siano perfezionate in tempi brevissimi (come peraltro appreso per le vie brevi), si riserva di proporre - nell'ambito della proposta di parere - una soluzione per questa complessa situazione, chiedendo che invece del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del DL 136/2004 venga indicata esplicitamente la disciplina transitoria e in particolare il regime opzionale applicabile. Sui tempi di emanazione , il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, Gianni Piatti, presente in Commissione, ha detto che “da notizie informali assunte, il provvedimento in materia di norme tecniche è in fase di definitiva emanazione ”. All’articolo 20 sono stati presentati diversi emendamenti (allegati sotto), quasi tutti sostitutivi dell’articolo stesso, che prevedono una ulteriore proroga del periodo transitorio, facendo esplicito riferimento al termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Alcuni emendamenti fanno riferimento anche alla proroga (scaduta il 31 dicembre 2007) fissata dall'articolo 3, comma 4-bis del DL 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n 17. La maggior parte delle proposte emendative fissa il nuovo termine al 30 giugno 2009, alcuni propongono di differirlo al 31 dicembre 2008.
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