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Detrazione 55%: più ampia la definizione di ‘tecnico abilitato’
RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione 55%: più ampia la definizione di ‘tecnico abilitato’
Tra le modifiche al decreto attuativo, certificazione energetica unica in caso di più interventi sullo stesso edificio
Vedi Aggiornamento
del 03/09/2008
03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.
I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007 .
Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.
Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.
Viene modificato anche l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole “lettera a)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.
Il comma 2 dell’art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l’asseverazione del tecnico può essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario.
Altre modifiche riguardano l’art. 8 del DM 19/02/2007:
- nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.”;
- nel comma 2, le parole: “e delle strisce assorbenti,” sono soppresse.
Con la prima modifica è stato corretto l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti.
Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio prossimo.