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Sicurezza sul lavoro e nei cantieri: ok al nuovo Testo Unico

Sicurezza sul lavoro e nei cantieri: ok al nuovo Testo Unico

Arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non effettui la valutazione dei rischi in aziende ad alta pericolosità

Vedi Aggiornamento del 19/11/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 19/11/2008
07/03/2008 - Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il Decreto attuativo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento – si legge nel comunicato del Governo – ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. Le novità Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano: - l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; - il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda; - la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza; - il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro; - l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali; - la revisione del sistema delle sanzioni. È prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi in aziende ad elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto prevede l’arresto alternativo all’ammenda, o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Al datore di lavoro che si metta in regola, non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da 8.000 a 24.000 euro. I commenti “Questo decreto non ha intenti punitivi – spiega il premier Romano Prodi –, non mette nel mirino le imprese ma mette al centro la tutela della persona umana e il suo diritto a un lavoro il più sicuro possibile”. “Il tentativo operato dal Governo di graduare meglio l'entità delle sanzioni, non coglie ancora l'esigenza espressa dal mondo delle imprese di sanzionare in maniera differenziata le violazioni formali rispetto a quelle che effettivamente determinano situazioni di pericolo reale per i lavoratori". È la valutazione espressa in una nota unitaria dalle 16 organizzazioni delle imprese (Abi, Agci, Cassa Artigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confai, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Confindustria, Lega delle Cooperative), secondo le quali “il provvedimento continua a rappresentare un intervento di natura punitiva che nulla ha che vedere con le logiche della prevenzione, della formazione continua, dell'informazione, della consulenza e della collaborazione fra istituzioni, imprese, sindacati e lavoratori". “Inasprendo le pene non si salva nemmeno una vita umana perché bisogna prevenire. L’impianto è tutto spostato sulle sanzioni e non sulle regole” è il commento del presidente di Confindustria , Luca Cordero di Montezemolo. I contenuti Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. I Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; - agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti. Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni. Il Titolo IV è quello dedicato ai cantieri temporanei o mobili , che disciplina: - gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90); - gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91); - gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92); - le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93); - gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94); - le misure generali di tutela (art. 95); - gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96); - gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97); - i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98); - la notifica preliminare (art. 99); - il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100); - gli obblighi di trasmissione (art. 101); - la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102); - le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103); - le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104). Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni. Il Capo III illustra le sanzioni. Il nuovo Testo Unico abrogherà le seguenti leggi: - DPR 27 aprile 1955, n. 547; - DPR 7 gennaio 1956 n. 164; - DPR 19 marzo 1956, n. 303; - Dlgs 15 agosto 1991, n. 277; - Dlgs 19 settembre 1994, n. 626; - Dlgs 14 agosto 1996, n. 493; - Dlgs 14 agosto 1996, n. 494; - Dlgs 19 agosto 2005, n. 187; - l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; - gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
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