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Il modello 'in house' non esclude il reverse charge

Il modello 'in house' non esclude il reverse charge

L’applicabilità del regime contabile dipende dal rapporto tra le società

Vedi Aggiornamento del 12/03/2009
di Rossella Calabrese
18/04/2008 - L’affidamento dei servizi “in house providing” non esclude automaticamente dall’applicazione del reverse charge. Per verificare se il rapporto tra società affidataria ed ente appaltante sia soggetto al reverse charge, è necessario verificare se tale rapporto sia un contratto di appalto. È quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 155/E del 16 aprile 2008 . Il caso riguarda una società multiutility che opera nel settore dell’energia - fornendo servizi di fognatura e depurazione, gas, acquedotto, gestione calore e servizi dell’area elettrica – e che effettua anche prestazioni accessorie di natura edilizia riconducibili alla sezione F della tabella Atecofin 2004. La società chiede se agli eventuali subappalti posti in essere per la realizzazione dei lavori edili deve applicarsi il meccanismo del reverse charge e se tale meccanismo contabile vada applicato anche agli interventi edilizi accessori ai servizi svolti dalla società. L’Agenzia ricorda che l’art. 35, comma 5, del DL 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) ha esteso il meccanismo del reverse charge anche alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e riguarda i soggetti, sia appaltatori che subappaltatori, le cui prestazioni siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F della tabella Atecofin 2004. Nel caso in esame, concernente l’affidamento dei servizi secondo il modello dell’“in house providing”che presuppone una assoluta mancanza, nel soggetto affidatario, di autonomia imprenditoriale e di potere decisionale distinto da quello dell'amministrazione. Tuttavia, la possibilità di qualificare giuridicamente le società come soggetti operanti “in house providing”, sul piano fiscale, non comporta l’effetto automatico di escludere l’applicazione del regime del reverse charge. Quindi, per verificare se il rapporto tra società ed ente sia soggetto al reverse charge, è necessario appurare se tale rapporto sia riconducibile al contratto di appalto. In caso affermativo, il diverso rapporto intercorrente tra la società multiutility ed i soggetti terzi, chiamati ad eseguire i lavori edili, deve essere configurato quale subappalto. Ne deriva che dovrà essere applicato il meccanismo del reverse charge.
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