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Responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore

Responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore

Dai Ministeri dell’economia e del lavoro il decreto attuativo delle norme previste dal decreto Bersani del 2006

Vedi Aggiornamento del 04/11/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 04/11/2009
10/04/2008 - A quasi due anni di distanza dall’emanazione del primo decreto Bersani ( DL 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006 ) arrivano le norme attuative dell’art. 35, commi da 28 a 33 con i quali è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, nei contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. L’articolo 1 del nuovo Decreto Ministeriale prevede che il subappaltatore comunichi all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati; l’appaltatore li trasmette al committente al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. L’impresa subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati (art. 2) mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. Il rilascio da parte del subappaltatore dei suddetti documenti esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale, mentre l’esibizione al committente, da parte dell’impresa appaltatrice, nel momento del pagamento del corrispettivo, della documentazione prevista, mette al riparo il committente stesso delle sanzioni. Le caratteristiche del modello F24 che dovrà essere utilizzato dalle imprese subappaltatrici, saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate (art. 3). In presenza di lavoratori utilizzati nell’esecuzione di più appalti, l’impresa subappaltatrice determina l’importo delle ritenute in proporzione alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente nei singoli appalti. Per attestare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti, l’impresa subappaltatrice rilascia all’impresa appaltatrice la seguente documentazione (art. 4): a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente: 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; 3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati; b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. L’attestazione dell’avvenuto versamento dei contributi, alternativa al rilascio della suddetta documentazione, può essere rilasciata mediante una asseverazione del consulente fiscale dell’azienda o del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale. Anche in questo caso, in presenza di tutti i documenti richiesti, l’appaltatore sarà esonerato dalla responsabilità solidale e il committente non andrà incontro a sanzioni. Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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