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Durc sempre necessario per fruire dei benefici normativi e contributivi

Durc sempre necessario per fruire dei benefici normativi e contributivi

Dall’Inps ulteriori chiarimenti sulle modalità operative per la verifica del requisito di regolarità

Vedi Aggiornamento del 30/12/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 30/12/2008
23/04/2008 - Nuovi chiarimenti sulle norme in materia di Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) arrivano dall’Inps, che ha emanato la Circolare n. 51 del 18 aprile 2008.

La circolare ripercorre la normativa vigente, ricordando che i commi 1175 e 1176 della Finanziaria 2007 hanno subordinato al possesso del Durc la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi; successivamente il Ministero del Lavoro, con il DM 24 ottobre 2007 (leggi tutto), ha dettato le disposizioni attuative della nuova norma, chiarendo che:
a) il Durc è richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) il Durc è richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 ha illustrato i contenuti del DM 24 ottobre 2007 e ha individuato i benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, dal 1° gennaio 2008, al possesso del Durc (leggi tutto).

Riassumendo, tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc.

L’art. 5 del DM 24 ottobre 2007 elenca le condizioni per il rilascio del Durc:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La verifica delle suddette condizioni deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

Il DM 24 ottobre 2007 estende il requisito di regolarità anche agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali. A tal fine, i datori di lavoro dovranno dichiarare la regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.

Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il Durc, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del DM 24 ottobre 2007, ha validità mensile. Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa, l’art. 6 stabilisce in trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.

L’art. 9 individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del Durc, introducendo, nei confronti delle imprese, la regolarità in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro. Il DM 24 ottobre 2007, nell’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.

Il suddetto periodo si configura come “Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro mesi, in relazione alla gravità della violazione accertata. L’ambito di efficacia di questa fattispecie, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della Finanziaria 2007, come chiarito anche dalla Circolare Ministeriale 5/2008, non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi e contributivi (leggi tutto).

L’Inps illustra quindi le modalità e i tempi per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi: in via preferenziale ciò dovrà essere fatto per via telematica attraverso il sito internet www.inps.it, abilitandosi ai servizi on-line.

Per quanto riguarda la gestione delle sanzioni accessorie di cui si è detto prima, in attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti all’elevazione delle sanzioni, le aziende sanzionate dovranno provvedere all’immediata segnalazione della sanzione ricevuta.

L’Inps segnala, inoltre, che è stata realizzata una applicazione che consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende. L’applicazione offrirà un cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici “Semafori”, l’indicazione della regolarità contributiva aziendale:
- l’assenza di irregolarità verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo verde”;
- la presenza di irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel “Fascicolo Durc” verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo rosso”.

In presenza di irregolarità il sistema invierà una e-mail automatica all’azienda e al consulente, nella quale verranno indicate le cause ostative alla regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15 giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione della posizione.

Infine, l’Inps segnala l'emanazione del DM n. 74 del 25 febbraio 2008 che disciplina la responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il subappaltatore di opere, forniture e servizi (leggi tutto).
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