
'Prezzo-valore' anche per i terreni agricoli pertinenziali
NORMATIVA
'Prezzo-valore' anche per i terreni agricoli pertinenziali
A condizione che nell’atto di cessione sia evidenziato il vincolo di pertinenza con il fabbricato principale
15/04/2008 - È possibile applicare il meccanismo del “prezzo-valore” alla vendita di terreni agricoli che costituiscono pertinenza di un fabbricato abitativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 149/E dell’11 aprile 2008 , in risposta al quesito inviato da un notaio al quale è stato sottoposto un atto relativo alla vendita di un compendio immobiliare composto da un appezzamento di terreno sul quale sorgono una villa padronale e un altro fabbricato ad uso non abitativo.
Nella compravendita, le parti hanno stabilito un prezzo unico di 1.150.000,00 euro per l’intero complesso e, ai soli fini fiscali, hanno imputato 1.120.000,00 euro ai fabbricati e 30.000,00 euro ai terreni pertinenziali. Questi ultimi, interamente ricompresi in area “E1 – Zona Agricola”, sono destinati a pertinenza del bene principale e non sono utilizzati per fini agricoli.
Il notaio chiede all’Agenzia se gli acquirenti, relativamente alla determinazione del prezzo dei fabbricati e dei terreni, possano avvalersi del meccanismo del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), di modo che la base imponibile da liquidare, ai fini dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) di cui al Dpr 131/1986 , sia costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore degli immobili determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del predetto Testo Unico ( leggi tutto ).
In primo luogo – spiega l’Agenzia – l’art. 1, comma 497, della legge 266/2005, ha espressamente previsto che, in deroga all’articolo 43 del TUR, per le cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale in base alla quale, per le compravendite di immobili, la base imponibile é costituita dal valore dei beni e dei diritti dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito. In deroga a questo principio, l’articolo 52 del TUR, ai commi 4 e 5, consente di indicare, quale base imponibile rilevante ai fini fiscali, il valore catastale dell’immobile trasferito.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, alle pertinenze, l’Agenzia ricorda che l’articolo 23, comma 3, del TUR, dispone che: “Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”.
A tal riguardo, con la circolare 12/E del 1 marzo 2007, è stato chiarito che alle pertinenze si applica la stessa disciplina del fabbricato principale, purchè nell’atto di cessione sia evidenziato il “vincolo pertinenziale”.
Inoltre, l’articolo 1, comma 497, della legge 266/2005, non pone alcuna restrizione né in ordine alla tipologia, né in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per poter avvalersi del regime del “prezzo valore”. Di conseguenza, tale meccanismo trova applicazione anche relativamente ad una molteplicità di pertinenze, purchè sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, ai fini della disposizione in esame, deve necessariamente essere un “immobile ad uso abitativo”.
In definitiva, il meccanismo del “prezzo-valore” può essere applicato alla cessione dei terreni agricoli che costituiscono effettivamente una “pertinenza” del fabbricato abitativo, con la conseguente individuazione della base imponibile nel valore catastale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 52 del citato TUR e con l’applicazione dell’aliquota propria applicabile al bene principale (fabbricato) ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al predetto TUR.