Progettare opere idrauliche compete agli ingegneri
NORMATIVA
Progettare opere idrauliche compete agli ingegneri
Tar Catanzaro: l’incarico per la realizzazione della rete idrica non può essere affidato ad un architetto
Vedi Aggiornamento
del 05/07/2013
30/04/2008 - La progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche, non strettamente connesse ai singoli fabbricati, compete agli ingegneri ed è quindi esclusa dall’ambito di competenza degli architetti.
Lo ha affermato il Tar di Catanzaro nella sentenza n. 354 del 9 aprile 2008, accogliendo il ricorso di un Ordine provinciale degli Ingegneri contro un Comune che aveva affidato l’incarico progettuale per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad una equipe di tecnici, tra cui 5 ingegneri e due architetti.
Secondo gli ingegneri la competenza per la redazione di questo tipo di progetto sarebbe attribuita per legge esclusivamente alla figura professionale dell’ingegnere.
L’art. 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le Professioni d'Ingegnere e di Architetto) - ricordano i giudici - attribuisce agli ingegneri la competenza per la progettazione e conduzione dei lavori per “estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”. In tale formulazione - spiega il Tar - sono comprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”).
L'art. 52 del RD 2537/1925 attribuisce alla competenza comune di ingegneri ed architetti le “opere di edilizia civile” ed il raccordo con la norma che precede indica che questa categoria è stata individuata nell’ambito della più ampia e generale competenza degli ingegneri “per costruzioni di ogni specie”.
Non vi è dubbio - continua il Tar - che nella nozione di “opere di edilizia civile” siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché, ovviamente, si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.
Tuttavia, l’art. 54, ultimo comma, del RD 2537/1925 prevede che gli architetti che abbiano conseguito il diploma di architetto civile siano “autorizzati a compiere le attività di cui all’art. 51” (quelle riservate agli ingegneri) “ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche”.
Ne consegue che la regola generale, salvo eccezione espressamente individuata, non può affatto essere quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti. È infatti pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri.
Nal caso in esame - conclude la sentenza - l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibile alle “opere di edilizia civile”, ma piuttosto rientra nell'ambito delle opere di ingegneria idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del RD 2537/1925, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti.
In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico in questione possa essere conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come espressamente attribuita dalla legge.
Lo ha affermato il Tar di Catanzaro nella sentenza n. 354 del 9 aprile 2008, accogliendo il ricorso di un Ordine provinciale degli Ingegneri contro un Comune che aveva affidato l’incarico progettuale per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad una equipe di tecnici, tra cui 5 ingegneri e due architetti.
Secondo gli ingegneri la competenza per la redazione di questo tipo di progetto sarebbe attribuita per legge esclusivamente alla figura professionale dell’ingegnere.
L’art. 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le Professioni d'Ingegnere e di Architetto) - ricordano i giudici - attribuisce agli ingegneri la competenza per la progettazione e conduzione dei lavori per “estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”. In tale formulazione - spiega il Tar - sono comprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”).
L'art. 52 del RD 2537/1925 attribuisce alla competenza comune di ingegneri ed architetti le “opere di edilizia civile” ed il raccordo con la norma che precede indica che questa categoria è stata individuata nell’ambito della più ampia e generale competenza degli ingegneri “per costruzioni di ogni specie”.
Non vi è dubbio - continua il Tar - che nella nozione di “opere di edilizia civile” siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché, ovviamente, si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.
Tuttavia, l’art. 54, ultimo comma, del RD 2537/1925 prevede che gli architetti che abbiano conseguito il diploma di architetto civile siano “autorizzati a compiere le attività di cui all’art. 51” (quelle riservate agli ingegneri) “ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche”.
Ne consegue che la regola generale, salvo eccezione espressamente individuata, non può affatto essere quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti. È infatti pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri.
Nal caso in esame - conclude la sentenza - l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibile alle “opere di edilizia civile”, ma piuttosto rientra nell'ambito delle opere di ingegneria idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del RD 2537/1925, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti.
In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico in questione possa essere conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come espressamente attribuita dalla legge.