Testo unico sicurezza: più poteri ai rappresentanti dei lavoratori
NORMATIVA
Testo unico sicurezza: più poteri ai rappresentanti dei lavoratori
Nei cantieri dovrà essere designato il rappresentante per la sicurezza di sito produttivo
09/04/2008 - Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, il decreto legislativo che attua la delega contenuta nella Legge 123/2007 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le novità del nuovo Testo Unico, vi è il rafforzamento delle funzioni del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, che dovrà essere designato in tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, e che dovrà essere eletto in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale.
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può anche essere uno solo per più aziende nello stesso ambito territoriale o comparto produttivo e assume la definizione di “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
Nei contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri saranno individuati i “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”; si tratta dei porti, dei centri intermodali di trasporto, degli impianti siderurgici, dei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e dei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può accedere ai luoghi di lavoro; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nell’azienda o unità produttiva; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, alle sostanze pericolose, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
Inoltre, riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; promuove misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.