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Sicurezza sul lavoro: le novità per i contratti d’appalto

Sicurezza sul lavoro: le novità per i contratti d’appalto

In caso di compresenza di più imprese dovrà essere prodotto un unico documento di valutazione dei rischi

Vedi Aggiornamento del 19/11/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 19/11/2008
09/05/2008 - Entrerà in vigore il 15 maggio prossimo il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo Unico, analizziamo le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26.

In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi (leggi tutto), l’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche in corso alla data di entrata in vigore del Testo Unico (15 maggio 2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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